Inviato esito

Gara #234

Affidamento del servizio di Studio di Fattibilità e Progettazione Definitiva per l’adeguamento sismico dell’edificio sede del Liceo “Fermi-Monticelli” di Brindisi
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Informazioni appalto

18/02/2020
Negoziata
Servizi tecnici
€ 126.103,40
Moscara Salvatore Maurizio
Provincia di Brindisi

Categorie merceologiche

71 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Lotti

Inviato esito
1
82092138DE
I87G19000010004
Qualità prezzo
Affidamento del servizio di Studio di Fattibilità e Progettazione Definitiva per l’adeguamento sismico dell’edificio sede del Liceo “Fermi-Monticelli” di Brindisi
Studio di Fattibilità e Progettazione Definitiva degli interventi necessari all’adeguamento strutturale dell’edificio scolastico alle vigenti norme in materia di edilizia sismica.
€ 126.103,40
€ 0,00
€ 0,00
€ 88.272,38
418 05/08/2020
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
02402040741 Guerrieri Fabio
Visualizza partecipanti

Commissione valutatrice

299
05/06/2020
Cognome Nome Ruolo
ing. Ingletti Vito Presidente
ing. Morciano Stefano Componente
ing. Palazzo Sebastiano Componente

Scadenze

06/05/2020 12:00
28/05/2020 12:00
08/06/2020 09:30

Avvisi

Allegati

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06/10/2023 18:34
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Chiarimenti

05/03/2020 11:43
Quesito #1
Il sottoscritto, in qualità di professionista invitato alla procedura negoziata di “Affidamento del servizio di Studio di Fattibilità e Progettazione Definitiva per l’adeguamento sismico dell’edificio sede del Liceo “Fermi-Monticelli” di Brindisi” – CIG 82092138DE, richiede al RUP i seguenti chiarimenti:
 
1)      E’ presente a base di gara una VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA del Liceo Fermi-Monticelli?
In caso di risposta negativa: Le indagini strutturali, necessarie ad effettuare una verifica sismica ai sensi del cap. 8 NTC 2018 – fermo restando che la predisposizione della campagna sarà a carico dell’offerente – saranno a carico dell’aggiudicatario o della Stazione Appaltante?
2)      Sono state eseguite indagini geofisiche e geognostiche relative all’area di sedime ed è disponibile una RELAZIONE GEOLOGICA?
In caso di risposta negativa: Per partecipare alla gara è necessario inserire in raggruppamento un GEOLOGO o sarà affidato incarico separato da parte dell’Ente? Le eventuali indagini geognostiche di cui innanzi saranno eventualmente a carico dell’aggiudicatario o della Stazione Appaltante?
 
Si resta in attesa di un cortese e sollecito riscontro.
 
11/03/2020 12:10
Risposta
Con riferimento ai quesiti posti si precisa quanto segue.
  1. Non è presente a base di gara la verifica di vulnerabilità sismica dell’edificio, che fa parte delle prestazioni professionali da affidare. Le indagini strutturali necessarie ad effettuare tale verifica, saranno individuate ed effettuate a cura del professionista incaricato, previa autorizzazione da parte del RUP. Come indicato all’art. 8 del Disciplinare, su presentazione di apposita fattura, le spese autorizzate saranno rimborsate al professionista dalla Stazione Appaltante in occasione del pagamento della specifica professionale.
  2. Non è attualmente disponibile alcuna relazione geologica o risultati di precedenti indagini relative all’area di sedime.Tali elementi saranno oggetto di specifico incarico da parte della Stazione Appaltante, per cui non è necessario inserire la figura del geologo tra i professionisti partecipanti alla presente procedura di affidamento.
Cordiali saluti.
Per conto del RUP
arch. Pietro Calabrese
10/03/2020 11:08
Quesito #2
Il sottoscritto, in qualità di professionista invitato alla procedura negoziata di “Affidamento del servizio di Studio di Fattibilità e Progettazione Definitiva per l’adeguamento sismico dell’edificio sede del Liceo “Fermi-Monticelli” di Brindisi” – CIG 82092138DE, richiede al RUP i seguenti chiarimenti:
 
1)      Al punto “5. Modalità e presentazione delle offerte” si dice che è consentito che il singolo professionista possa avvalersi della collaborazione di altro singolo professionista.
Vorrei sapere se tale nominativo deve essere esplicitato già da ora, in che modo e con quale istanza.
2)    Per quanto riguarda l’offerta tecnica, nell’elemento di valutazione A1 si fa riferimento alla documentazione di 3 servizi relativi a interventi ritenuti significativi.
Vorrei sapere, al riguardo, se posso avvalermi dei requisiti provenienti da altro professionista tramite avvalimento.

Si resta in attesa di un cortese e sollecito riscontro.
 
11/03/2020 12:12
Risposta
Con riferimento ai quesiti posti si precisa quanto segue.
  1. Al singolo professionista invitato a presentare la propria offerta, come indicato al punto 5 della lettera d’invito, è consentita la collaborazione con un altro singolo professionista, dallo stesso individuato. Ciò potrà avvenire tramite la dichiarazione congiunta per la costituzione di un’associazione temporanea tra professionisti nella forma di R.T.P. In tal caso il professionista invitato dovrà assumere il ruolo di capogruppo e dovranno essere rispettate tutte le indicazioni previste per gli analoghi raggruppamenti tra professionisti.
  2. Per i criteri di valutazione dell’offerta tecnica non è consentito il ricorso all’avvalimento, non trattandosi di requisiti propedeutici alla partecipazione della gara, di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016, bensì di elementi finalizzati all’attribuzione dei relativi punteggi.
Cordilai saluti.
Per il RUP,
arch. Pietro Calabrese
08/04/2020 10:45
Quesito #3
Il sottoscritto, in qualità di professionista invitato alla procedura negoziata di “Affidamento del servizio di Studio di Fattibilità e Progettazione Definitiva per l’adeguamento sismico dell’edificio sede del Liceo “Fermi-Monticelli” di Brindisi” – CIG 82092138DE, richiede al RUP i seguenti chiarimenti:
In merito all’art. 6. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA:
  1. per quanto riguarda il CRITERIO A1 – PROFESSIONALITA’ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA: n. 3 servizi similari, non è esplicitato il n. di facciate A4 opp. A3 a disposizione del concorrente per ogni servizio. Si prega di voler comunicare, quindi, il N. DI FACCIATE (formato A4 opp. A3) disponibili per OGNI SERVIZIO SIMILARE da presentare in sede di gara;
  2. per quanto riguarda il CRITERIO A3 – CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA: si chiede una relazione metodologica per l’espletamento di tutti i servizi. Si prega di voler comunicare, quindi, il N. DI FACCIATE (formato A4 opp. A3) a disposizione per tale relazione.
Distinti saluti
22/04/2020 13:35
Risposta
Con riferimento al quesito posto, in analogia con quanto indicato per il criterio A2 ed in coerenza con l’esigenza di sintesi ed uniformità delle offerte, si chiede di rispettare i seguenti limiti:
  1. per il criterio A1, per ogni intervento proposto per la valutazione, una relazione composta da massimo due cartelle formato A4 e due elaborati grafici in formato A3;
  2. per il criterio A3 una relazione composta da massimo tre cartelle formato A4.
Si precisa altresì che anche all’interno delle cartelle potranno essere inseriti grafici o tabellele, mentre il testo scritto dovrà avere uno spazio tra le righe non inferore a quello “singolo”.

Cordiali saluti.
Per conto del RUP
arch. Pietro Calabrese
29/04/2020 10:14
Quesito #4
Il sottoscritto,in qualità di libero professionista invitato individualmente alla procedura negoziata di “Affidamento del servizio di Studio di Fattibilità e Progettazione Definitiva per l’adeguamento sismico dell’edificio sede del Liceo “Fermi-Monticelli” di Brindisi” – CIG 82092138DE, richiede al RUP il seguente chiarimento:
Al punto “5. Modalità e presentazione delle offerte” della lettera d’invito si riporta che è consentito che il singolo professionista possa avvalersi della ‘collaborazione’ (?) di altro singolo professionista, ma il comma 11, art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., testualmente recita:
“In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'OPERATORE ECONOMICO INVITATO INDIVIDUALMENTE, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, HA LA FACOLTÀ DI PRESENTARE OFFERTA o di trattare per sé o quale MANDATARIO DI OPERATORI RIUNITI”, senza porre alcun limite al numero di operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo di professionisti e fermo restando le prescrizioni nel merito di raggruppamenti temporanei di cui al suddetto articolo.
Si chiede conferma sulla validità di quanto esplicitamente prescritto dal Codice dei Contratti Pubblici innanzi richiamato.
Distinti saluti
04/05/2020 17:28
Risposta
Come correttamente riportato nel quesito, al punto 5 della lettera d’invito, viene riconosciuta al professionista invitato la possibilità di partecipare alla procedura selettiva in collaborazione con altro singolo professionista.
Si chiarisce che tale facoltà potrà esercitarsi tramite la dichiarazione congiunta per la costituzione di un’associazione temporanea nella forma di R.T.P. In tal caso il professionista invitato dovrà assumere il ruolo di capogruppo e dovranno essere rispettate tutte le indicazioni normative previste per tali raggruppamenti.
Pertanto, nel dare atto che l’art. 48, comma 11, del D.lsg. 50/2016 non dia indicazioni circa il numero di soggetti mandatari all’interno di un possibile raggruppamento, si conferma la limitazione ad una sola unità posta nella lettera d’invito, da considerarsi valida quale norma specifica del presente procedimento.
Cordiali saluti,
Per conto del RUP
arch. Pietro Calabrese
05/05/2020 10:06
Quesito #5
Il sottoscritto, in qualità di libero professionista invitato individualmente alla procedura negoziata di “Affidamento del servizio di Studio di Fattibilità e Progettazione Definitiva per l’adeguamento sismico dell’edificio sede del Liceo “Fermi-Monticelli” di Brindisi” – CIG 82092138DE, richiede al RUP il seguente chiarimento:
Come da chiarimento da Voi inviato a precedente quesito in cui viene riconosciuta al professionista invitato la possibilità di partecipare alla procedura selettiva in collaborazione con altro singolo professionista, considerato che in tale eventualità sarà necessario la costituzione di un’associazione temporanea nella forma di R.T.P. nel rispetto di tutte le indicazioni normative previste per tali raggruppamenti, si chiede:
A) L’R.T.P. a farsi dovrà essere formata da tre soggetti: il sottoscritto mandatario capogruppo (professionista invitato), più mandante che non è giovane professionista, più giovane professionista;
B) L’R.T.P. a farsi dovrà essere formata da due soggetti: il sottoscritto mandatario capogruppo (professionista invitato), più mandante che non è giovane professionista; pertanto senza la presenza del giovane professionista.
Si chiede pertanto la validità di A o di B
Ringraziando si inviano distinti saluti
06/05/2020 12:01
Risposta
L’art. 4, comma 1, del D.M. n. 263/2016, prescrive la presenza di almeno un giovane professionista in caso di costituzione di raggruppamenti temporanei.
Come chiarito anche dall’ANAC con delibera n. 1178 del 19.12.2018, il giovane professionista non necessariamente deve far parte del raggruppamento di professionisti, ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con uno dei componenti del raggruppamento temporaneo.
Questo comporta, tra l’altro, che la mancata indicazione del nominativo del giovane professionista (in quanto non mandante) tra la documentazione amministrativa non costituisca causa automatica di esclusione e va quindi sottoposta a soccorso istruttorio.
Per quanto sopra, va considerata valida l’ipotesi A), ovvero nel caso in cui il concorrente invitato partecipi non come singolo professionista ma come RTP (con il ruolo di mandatario), come prescritto nella lettera d’invito, il raggruppamento potrà essere costituito da un solo mandante (giovane o meno). Inoltre, nel caso in cui quest’ultimo non sia un giovane professionista, ai sensi del suddetto decreto, si dovrà indicare quale collaboratore un terzo soggetto che abbia tali caratteristiche.

Cordiali saluti.

Per conto del RUP
arch. Pietro Calabrese
06/05/2020 09:52
Quesito #6
Sono un libero professionista invitato individualmente alla procedura negoziata di affidamento del servizio dello studio di fattibilità e progettazione definitiva per l’adeguamento sismico dell’edificio sede del liceo “Fermi-Monticelli” di Brindisi” – CIG 82092138DE ed, in relazione a tanto, formulo al Rup il quesito che segue.

Il punto 5 della lettera di invito riporta che è consentito che il singolo professionista possa avvalersi della collaborazione di altro singolo professionista, ma il comma 11 dell'articolo 48 del d.lgs 50/2016, recita che "In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti".

Quindi è nella facoltà del candidato invitato presentare offerta anche quale mandatario di operatori riuniti, senza limitazione del suo numero, ritenendo, pertanto, che la clausola inclusa nel punto 5 della lettera di invito non sia rispettosa del dettato legislativo.

Inoltre nel caso di raggruppamento, o con uno o con più soggetti, deve essere rispettata la presenza del giovane professionista?

Grazie
 
06/05/2020 13:36
Risposta
Come correttamente riportato nel quesito, al punto 5 della lettera d’invito, viene riconosciuta al professionista invitato la possibilità di partecipare alla procedura selettiva in collaborazione con altro singolo professionista.
Si chiarisce che tale facoltà potrà esercitarsi tramite la dichiarazione congiunta per la costituzione di un’associazione temporanea nella forma di R.T.P. In tal caso il professionista invitato dovrà assumere il ruolo di capogruppo e dovranno essere rispettate tutte le indicazioni normative previste per tali raggruppamenti.
Pertanto, nel dare atto che l’art. 48, comma 11, del D.lsg. 50/2016 non dia indicazioni circa il numero di soggetti mandatari all’interno di un possibile raggruppamento, si conferma la limitazione ad una sola unità posta nella lettera d’invito, da considerarsi valida quale norma speciale del presente procedimento.
In merito alla presenza del giovane provessionista, in caso di costituzione di raggruppamento temporaneo essa risulta necessaria ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. n. 263/2016.
Va inoltre chiarito che, come evidenziato dall’ANAC con delibera n. 1178 del 19.12.2018, il giovane professionista non necessariamente deve far parte del raggruppamento di professionisti, ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con uno dei componenti del raggruppamento temporaneo.
Questo comporta, tra l’altro, che la mancata indicazione del nominativo del giovane professionista (in quanto non mandante) tra la documentazione amministrativa non costituisca causa automatica di esclusione e va quindi sottoposta a soccorso istruttorio.
Per quanto sopra, nel caso in cui il concorrente invitato partecipi come RTP (con il ruolo di mandatario), il raggruppamento potrà essere costituito da un solo mandante (giovane o meno). Inoltre, nel caso in cui quest’ultimo non sia un giovane professionista, ai sensi del suddetto decreto, si dovrà indicare quale collaboratore un terzo soggetto che abbia tali caratteristiche.

Cordiali saluti.
Per conto del RUP
arch. Pietro Calabrese
04/05/2020 18:17
Quesito #7
Il sottoscritto, dovendo partecipare alla procedura in oggetto come Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti, con la presente Vi chiede se il Giovane Professionista, meramente indicato nell'impegno a costituire il R.T.P., è tenuto anch'esso a rendere le dichiarazioni di cui alla Busta Amministrativa, o alla sottoscrizione dell'offerta tecnica e di quella economica.   
Distinti saluti.
07/05/2020 11:54
Risposta
Il giovane professionista  va indicato con nominativo, titolo professionale e data di abilitazione e non dovrà produrre alcuna dichiarazione, né sottoscrivere alcun elaborato relativo all’offerta tecnica o economica.

Cordiali saluti.

Per conto del RUP,
arch. Pietro Calabrese

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