Inviato esito
Provincia di Brindisi
Gara #244
Affidamento in concessione, per il periodo di tre anni, del “Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegra delle matrici ambientali compromesse da incidenti stradali lungo le strade provinciali della Provincia di Brindisi”.Informazioni appalto
15/07/2020
Aperta
Servizi
€ 350.000,00
Morciano Stefano
Categorie merceologiche
90611
-
Servizi di pulizia stradale
Lotti
Inviato esito
1
8372061B49
I52I20000090007
Qualità prezzo
Affidamento in concessione, per il periodo di tre anni, del “Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegra delle matrici ambientali compromesse da incidenti stradali lungo le strade provinciali della Provincia di Brindisi”.
Affidamento in concessione, per il periodo di tre anni, del “Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegra delle matrici ambientali compromesse da incidenti stradali lungo le strade provinciali della Provincia di Brindisi”.
€ 350.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Commissione valutatrice
240
21/04/2021
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
ing. Morciano | Stefano | Presidente |
geom. Cervellera | Carmelo | Componente |
ing. Scarafile | Giuseppe | Componente |
Scadenze
25/08/2020 14:00
02/09/2020 14:00
03/09/2020 09:30
Avvisi
Allegati
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10.34 MB | |
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12.17 kB |
Chiarimenti
30/07/2020 11:35
Quesito #1
Buongiorno,
si alllega alla presente breve richiesta di chiarimenti.
Grati sin d’ora per il cortese risocntro, si porgono cordiali saluti.
si alllega alla presente breve richiesta di chiarimenti.
Grati sin d’ora per il cortese risocntro, si porgono cordiali saluti.
14/08/2020 10:38
Risposta
Risposta a quesito.
In risposta ad apposito quesito pervenuto, si comunica che il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat. 5 “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi” assorbe il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Cat. 4 “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”. Tanto ai sensi delle previsioni contenute all’art. 212, c. 7, del D.Lgs. 152/06.
Pertanto, il requisito di idoneità professionale richiesto al punto III.2.2., punti 2 e 3, del bando di gara, s’intende assolto con il possesso della sola iscrizione alla Cat. 5.
Per quanto riguarda i punteggi da assegnare ai criteri di valutazione delle offerte previsti al punto V.1 del bando di gara, il totale del macro criterio “A” deve intendersi 45 e non 35 e il totale del macro criterio “D” deve intendersi 15, anziché 25.
Inoltre, tenuto conto del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 20.05.2020, che sospende l’obbligo del versamento dei contributi di gara per il periodo dal 19.05.20 al 31.12.20, per la partecipazione alla procedura di gara in parola non è prevista alcuna contribuzione ANAC.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta di revisioni delle modalità di assegnazione dell’appalto in caso di parità di punteggi e delle modalità di presentazione dell’offerta tecnica, resta fermo e confermato tutto quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara.
Il dirigente – ing. Vito Ingletti
In risposta ad apposito quesito pervenuto, si comunica che il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat. 5 “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi” assorbe il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Cat. 4 “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”. Tanto ai sensi delle previsioni contenute all’art. 212, c. 7, del D.Lgs. 152/06.
Pertanto, il requisito di idoneità professionale richiesto al punto III.2.2., punti 2 e 3, del bando di gara, s’intende assolto con il possesso della sola iscrizione alla Cat. 5.
Per quanto riguarda i punteggi da assegnare ai criteri di valutazione delle offerte previsti al punto V.1 del bando di gara, il totale del macro criterio “A” deve intendersi 45 e non 35 e il totale del macro criterio “D” deve intendersi 15, anziché 25.
Inoltre, tenuto conto del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 20.05.2020, che sospende l’obbligo del versamento dei contributi di gara per il periodo dal 19.05.20 al 31.12.20, per la partecipazione alla procedura di gara in parola non è prevista alcuna contribuzione ANAC.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta di revisioni delle modalità di assegnazione dell’appalto in caso di parità di punteggi e delle modalità di presentazione dell’offerta tecnica, resta fermo e confermato tutto quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara.
Il dirigente – ing. Vito Ingletti
31/07/2020 17:20
Quesito #2
Buonasera, in merito al pagamento contributo ANAC, non risulta alcun importo da pagare attendiamo chiarimenti in merito.
In allegato copia gestione contributi gara.
Cordiali Saluti
In allegato copia gestione contributi gara.
Cordiali Saluti
14/08/2020 10:40
Risposta
In riscontro al relativo quesito, si significa che, tenuto conto del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 20.05.2020, che sospende l’obbligo del versamento dei contributi di gara per il periodo dal 19.05.20 al 31.12.20, per la partecipazione alla procedura di gara in parola non è prevista alcuna contribuzione ANAC.
25/08/2020 11:42
Quesito #3
Spett.Le S.A.,
si chiede di conferma di poter apporre la marca da bollo da €,. 16,00 ed annullarla direttamente sopra l’istanza di partecipazione, in sostituzione dei modfello F23 o F24.
Cordiali saluti
si chiede di conferma di poter apporre la marca da bollo da €,. 16,00 ed annullarla direttamente sopra l’istanza di partecipazione, in sostituzione dei modfello F23 o F24.
Cordiali saluti
26/08/2020 12:46
Risposta
In merito alla presente richiesta di chiarimenti, si rimanda a quanto tassativamente previsto al punto 12.1 del disciplinare di gara, dove non è previsto l’assolvimento dell’imposta del bollo con le modalità richieste nel relativo quesito.
25/08/2020 11:45
Quesito #4
Spett.Le S.A.
siamo a richedere con riferimento al sub criterio D2 “Minor tempo di intervento” se ci sia un limite massimo all’offerta di riduzione del tempo. Cordiali saluti
siamo a richedere con riferimento al sub criterio D2 “Minor tempo di intervento” se ci sia un limite massimo all’offerta di riduzione del tempo. Cordiali saluti
26/08/2020 13:10
Risposta
Negli atti di gara non è previsto per il realtivo sub-criterio, alcun limite massimo di valutazione.
Resta comunque fermo, come espressamente previsto dal bando e dal disciplinare di gara, che l’offerta tecnica dell’aggiudicatario costituirà obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per l’ente committente e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara, compreso il CSA. Inoltre, sempre come previsto dal disciplinare di gara, si procederà alla verifica dell’anomalia delle offerte in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, in termini di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle stesse offerte.
Resta comunque fermo, come espressamente previsto dal bando e dal disciplinare di gara, che l’offerta tecnica dell’aggiudicatario costituirà obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per l’ente committente e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara, compreso il CSA. Inoltre, sempre come previsto dal disciplinare di gara, si procederà alla verifica dell’anomalia delle offerte in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, in termini di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle stesse offerte.