Inviato esito

Gara #173

Appalto  Servizio di Ristorazione Scolastica –  Anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 -  Approvazione Progetto Tecnico Esecutivo - Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Ls 50/16 e dell’art. 192 del TUEL nr. 267/2000 e s.m.i.
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Informazioni appalto

10/05/2019
Aperta
Servizi
€ 1.656.469,51
Comune di Mesagne

Categorie merceologiche

55524 - Servizi di ristorazione scolastica

Lotti

Inviato esito
1
7877924C88
J89C19000000005
Qualità prezzo
Appalto  Servizio di Ristorazione Scolastica –  Anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 -  Approvazione Progetto Tecnico Esecutivo - Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Ls 50/16 e dell’art. 192 del TUEL nr. 267/2000 e s.m.i.
Appalto  Servizio di Ristorazione Scolastica –  Anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 -  Approvazione Progetto Tecnico Esecutivo - Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Ls 50/16 e dell’art. 192 del TUEL nr. 267/2000 e s.m.i.
€ 1.625.309,51
€ 0,00
€ 31.160,00
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
01245130792 S..I.A.R.C. S.p.A. - Società Industrie Alimentari e Ristorazione Collettiva
Visualizza partecipanti

Commissione valutatrice

504
01/07/2019
Cognome Nome Ruolo
Civino Francesco Presidente
Papadia Alessandra Componente esperto
Leo Fiorella Componente esperto

Scadenze

04/06/2019 12:00
14/06/2019 12:00
20/06/2019 10:00

Avvisi

Allegati

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06/10/2023 17:06
2.80 MB
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06/10/2023 17:06
1.47 MB
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06/10/2023 17:06
12.23 kB

Chiarimenti

22/05/2019 09:12
Quesito #1
con la presente siamo a segnalare che lo Schema di Contratto inserito tra i documenti di gara fa riferimento al "servizio di mensa per gli alunni e per il personale sco-lastico autorizzato delle scuole e dei servizi prima infanzia dei comuni di Volterra Castelnuovo di Val di Cecina e Montecatini di Val di Cecina", considerando che le società partecipanti devono "accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara", chiediamo di allegare lo schema di contratto aggiornato alal presente gara.
cordiali saluti
22/05/2019 11:31
Risposta
Buongiorno,
si riscontra il quesito facendo presente che sugli allegati pubblici è stato inserito il nuovo allegato "Schema di contratto"
Cordiali saluti
17/05/2019 18:52
Quesito #2
Con riferimento alla gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nelle scuole dell’Infanzia e Primarie del Comune di Mesagne, si chiede di specificare il numero dei bambini, del personale docente e non docente che usufruisce del servizio mensa per ogni plesso scolastico.
22/05/2019 12:05
Risposta
 
           Appalto  Servizio di Ristorazione Scolastica per le Scuole Primarie e dell’Infanzia del
           Comune di Mesagne (Br)- Anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023. 
 
 
 
ALUNNI, INSEGNATI e COLLABORATORI che usufruiscono del                                                                                 Servizio di Ristorazione Scolastica nell’a.s. 2018-20
PLESSO Alunni Insegnanti Collaboratori
Scuola dell’Infanzia “CAVALIERE” 54 3 1
Scuola dell’Infanzia “ANDERSEN” 36 3 1
Scuola dell’Infanzia “DE AMICIS” 48 3 1
Scuola dell’Infanzia “DON MILANI” 68 4 1
Scuola dell’Infanzia “ MIRO’ “ 84 5 1
Scuola dell’Infanzia “MONTESSORI” 48 3 1
Scuola dell’Infanzia “RODARI” 39 4 1
Scuola Primaria “BORSELLINO” 107 7 1
Scuola Primaria “CARDUCCI” 52 4 1
Scuola Primaria “FALCONE” 56 3 1
Scuola Primaria “GIOVANNI XXIII°” 16 1 1
 
 
17/05/2019 18:17
Quesito #3
Con riferimento alla gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nelle scuole dell’Infanzia e Primarie del Comune di Mesagne, si chiede di meglio specificare come saranno attribuiti i punteggi relativi ai prodotti offerti (criterio 5 – 6 – 7). Considerando che i prodotti biologici di cui al criterio 5 sono gli stessi DOP IGP STG di cui al criterio 6, si chiede se gli uni escludono gli altri. Per esempio: se un’Azienda offre il 100% dei prodotti biologici di cui al criterio 5, per ambire al massimo punteggio al criterio 6 dovrà offrire l’80% dei prodotti del criterio 5 (quindi biologici) che siano anche DOP o IGP o STG? Se la risposta è affermativa, codesto spettabile Ente deve tenere presente che molti dei prodotti elencati nel criterio 5 e 6 non hanno alcuna certificazione DOP o IGP o STG oppure hanno tali certificazioni ma non vi è produzione biologica.
Inoltre al criterio 7 si chiedono i prodotti regionali, ma nel momento in cui si offrono determinati prodotti BIO e DOP/IGP/STG non è detto che si possano avere anche regionali. Si pensi ad esempio al Parmigiano Reggiano, Mele, Pere, Carni bovine, Salumi ecc.ecc.. Alla luce di ciò è corretto ritenere che nessuna azienda potrà mai ambire al massimo punteggio per questi tre criteri (5-6-7)?
28/05/2019 08:55
Risposta

I criteri 5, 6 e 7 rimandano a indicatori distinti. Il criterio 5 è collegato all’incidenza percentile dei prodotti biologici utilizzati nell’ambito della propria proposta;

il criterio 6 è collegato all’incidenza percentile dei prodotti IGP, DOP e STG utilizzati nell’ambito della propria proposta;

il criterio 7 è collegato alla varietà dei prodotti alimentari di produzione regionale utilizzati nell’ambito della propria proposta.

Secondo caratteristiche e provenienza gli stessi prodotti possono essere riproposti nell’ambito dei  3 criteri sopra citati.

Sarà considerata per il criterio 5 e 6 la certificabilità dei prodotti, ove conseguibile e presentata.

22/05/2019 18:38
Quesito #4
La Siarc s.p.a., con riferimento alla procedura di gara relativa al servizio di refezione scolastica, chiede i seguenti chiarimenti:
  1. Non risulta chiaro il metodo di attribuzione del punteggio criterio di valutazione n. 4). Il punteggio previsto, infatti, è di n. 6 punti. Tuttavia, il Disciplinare prevede l’attribuzione n. 2 se il concorrente utilizzerà automezzi di Classe Euro 6, mentre saranno riconosciuti n. 4 punti in caso di utilizzo di automezzi ad alimentazione elettrica o a metano. Da una prima lettura, sembrerebbe impossibile per le concorrenti ottenere il massimo dei punti (n. 6). Ne consegue una riduzione del punteggio complessivo attribuibile all’offerta tecnica (da 70 punti a 68). La scrivente chiede cortesemente chiarimenti in merito;
    Chiede cortesemente di conoscere il numero di pasti giornalmente erogati in ogni singola scuola interessata dal servizio;
    Il criterio di valutazione 9.1 testualmente recita: “Interventi integrativi di miglioramento funzionale in ordine al personale e all’organizzazione”. Giacché l’organizzazione dell’organico è già oggetto di valutazione al punto 2) della griglia di attribuzione dei punteggi, il criterio sembrerebbe, ad una prima lettura, riguardare il medesimo argomento. Tuttavia, la scrivente ritiene che il criterio 9.1) sia riferito alle proposte migliorative (arredi ed attrezzature) da proporre in relazione agli spazi dedicati al personale (spogliatoi, bagni, ecc.), rimanendo in linea con quanto richiesto dai punti 9.2 e 9.3). La scrivente chiede cortesemente di confermare la propria tesi o di fornire delucidazioni in merito.

    Distinti saluti

    Catanzaro, 22/05/2019 
     
28/05/2019 09:07
Risposta
PUNTO RELATIVO AGLI AUTOMEZZI. Si chiarisce il metodo di attribuzione dei punteggi: se una ditta fornisce automezzi Euro 6 punti 2; se una ditta fornisce automezzi Euro 6 Ibridi e/o metano 6 punti; se una ditta fornisce automezzi Euro 4 e/o 5 Ibridi e/o a metano punti 4.

PUNTO RELATIVO ALLA MEDIA DEI PASTI. Si allega prospetto sul numero dei pasti giornalieri erogati in ogni singola scuola, secondo media giornaliera desunta per l’anno scolastico  2017.2018 .

 
 

MEDIA
Numero dei pasti erogati giornalmente in ogni singola scuola.
Riferimento all’a.s.  2017-2018
 
PLESSO Alunni Insegnanti Collaboratori
Scuola dell’Infanzia “CAVALIERE” 42 3 1
Scuola dell’Infanzia “ANDERSEN” 30 3 1
Scuola dell’Infanzia “DE AMICIS” 40 3 1
Scuola dell’Infanzia “DON MILANI” 57 4 1
Scuola dell’Infanzia “ MIRO’ “ 70 5 1
Scuola dell’Infanzia “MONTESSORI” 40 3 1
Scuola dell’Infanzia “RODARI” 32 4 1
Scuola Primaria “BORSELLINO” 92 7 1
Scuola Primaria “CARDUCCI” 44 4 1
Scuola Primaria “FALCONE” 47 3 1
Scuola Primaria “GIOVANNI XXIII°” 14 1 1

 

PUNTO RELATIVO ALLE MIGLIORIE ED OFFERTE RISPETTO ALLA PRESCRIZIONE DI CAPITOLATO. Il criterio 9 e i conseguenti sub criteri 9.1 , 9.2 e 9.3 sono riferiti alle migliorie offerte rispetto alle prescrizioni di capitolato e pertanto ad elementi integrativi  a quanto oggetto di proposta e valutazione in altri criteri.

Nello specifico il sub criterio 9.1 rimanda ad interventi integrativi di miglioramento del personale, aggiuntivi a quelli da esprimere al criterio 2 e all’organizzazione, da intendersi quest’ultima in senso generale, secondo dicitura utilizzata: “all’organizzazione”. 

Si coglie l’occasione per evidenziare, a rilevato errore di battitura che la “a” di collegamento tra “al personale” e “all’organizzazione” deve intendersi come congiunzione “e”.  ( sub criterio 9.1).

Richiamando nello specifico il Vs quesito, le migliorie da proporsi rispetto ad “arredi e attrezzature per gli spazi dedicati al personale”  rimandando più al sub criterio 9.2.

 

24/05/2019 18:38
Quesito #5
BUONASERA,

L’art. 18.1 del Disciplinare di gara, che fissa i criteri di attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica dei concorrenti, al punto 4, relativo alla “Classe ecologica dei mezzi di trasporto adibiti alla consegna dei pasti” impone alle concorrenti di allegare all’offerta la “carta di circolazione e registrazione sanitaria” dei mezzi predetti.
La prescrizione è palesemente illegittima, per le ragioni che seguono.
Il possesso degli automezzi suindicati, fin dalla fase di ammissione alla gara, surrettiziamente imposto alle concorrenti dalla stazione appaltante è “pacificamente” requisito di esecuzione dell’appalto in ordine al quale non si ravvedono ragioni per le quali esso non possa eventualmente intervenire nelle more della stipula del contratto nel caso di eventuale aggiudicazione. Ciò, in quanto, si tratta di un elemento materialmente necessario per l'esecuzione del contratto di appalto del servizio di mensa scolastica, come tale legittimamente esigibile verso il concorrente aggiudicatario definitivo come "condizione" per la stipulazione del contratto, perché è in quel momento che si attualizza per l'Amministrazione l'interesse a che il contraente abbia a disposizione i mezzi necessari per assicurare il servizio; in caso contrario si avallerebbe un'impostazione ingiustificatamente restrittiva della concorrenza e irragionevole, perché si imporrebbe a tutti i concorrenti di procurarsi anticipatamente, e comunque prima dell'aggiudicazione definitiva, i mezzi di trasporto, reperendone di idonei alla preparazione di pasti per servizi di ristorazione collettiva - con evidente onere economico e organizzativo che poi potrebbe risultare ultroneo per chi non risulta aggiudicatario- sostenendo i connessi investimenti in vista di una solo possibile ma non certa acquisizione della commessa.
Prima dell'aggiudicazione, considerata l'alea della gara, è in realtà sufficiente, anche ai fini del rispetto della par condicio, che vi sia una formale dichiarazione di impegno del concorrente a procurarsi tempestivamente i mezzi di trasporto, sulla cui base la Stazione Appaltante potrà poi pretendere a pieno diritto che ne sia acquisita la disponibilità ai fini della stipula e della successiva esecuzione del contratto d'appalto. Diversamente, infatti, si configurerebbe una violazione sia del principio di non discriminazione, sia del principio di parità di trattamento richiamati dall'art. 2 del Codice dei contratti pubblici e, altresì, dei principi cardine del Trattato CE e delle Direttive appalti (cfr., ex multis, Corte di Giustizia, sent. 13.7.1993 n. C-330/91 ove si è affermato che "il principio della parità di trattamento vieta non solo le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza, o in base alla sede per quanto riguarda le società, ma altresì qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di distinzione, pervenga in effetti al medesimo risultato"), producendo un iniquo vantaggio agli operatori economici già operanti sul territorio di riferimento e determinando, a causa della richiesta capacità organizzativa aggiuntiva per l'impresa, un elemento di distorsione dei costi del partecipante alla procedura di gara. I predetti principi appaiono diretta conseguenza dell’obbligo, posto in capo a ciascun concorrente di dichiarare, in fase di partecipazione alla gara, esclusivamente l'impegno a possedere determinati beni per l’esecuzione del servizio (cfr., a tal proposito, il 2.2.1 della Comunicazione Interpretativa 2006/C 179/02 della Commissione UE sul diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti; cfr., al riguardo, anche la Delib. 13 gennaio 2016, n. 33 dell'ANAC) ma non già l'effettiva disponibilità di essi da comprovare, invece, in caso di aggiudicazione.
Deve poi rilevarsi che la Stazione Appaltante in sede di procedura di gara ha chiaramente inteso il possesso dei mezzi di trasporto non quale requisito di partecipazione alla gara, bensì come requisito di esecuzione del contratto. Infatti gli artt. 16 e seguenti del Capitolato speciale prescrivono che la Ditta aggiudicataria, allo scopo di garantire uno standard qualitativo elevato del servizio, nonché per salvaguardare le caratteristiche organolettiche dei pasti, provvederà alla refezione scolastica provvedendo alla distribuzione dei pasti in un tempo non superiore a trenta minuti decorrenti, si suppone, in assenza di chiare indicazioni dalla lex specialis, dal momento del loro confezionamento. Ciò è, peraltro, pienamente in linea con gli orientamenti giurisprudenziali che, per gare analoghe a quelle in questione, indicano la necessità che determinati beni, necessari per l’esecuzione del contratto, siano posseduti dalla “aggiudicataria”, in conformità del principio di massima tutela della concorrenza tra imprese anche in considerazione del diritto dell'Unione Europea e che in tal senso siano interpretate anche le previsioni della lex specialis delle procedure di appalto (Cons. Giust. Amm., 15.6.2017, n. 294).
Per tali ragioni si chiede di emendare la lex specialis in senso conforme alle prescrizioni normative su indicate, onde evitare un defatigante contenzioso dall’esito scontatamente negativo per la stazione appaltante.
 
SIARC SPA
 
28/05/2019 09:21
Risposta
Buongiorno,
si risontra il quesito presentato facendo presente che, come ricordato dall'operatore economico, il possesso degli automezzi da adibire al servizio, trattandosi di un elemento materialmente necessario per l'esecuzione del contratto di appalto del servizio di mensa scolastica, è richiesto al concorrente, al momento della partecipazione alla gara, solo come formale impegno a metterli a disposizione della Stazione Appaltante in caso lo stesso risulti aggiudicatario dell'appalto.
29/05/2019 17:52
Quesito #8
Relativamente al costo del personale, se si moltiplica il relativo costo orario (come da tabelle retributive ministeriali) x il livello x le ore di lavoro previste per ogni operatore x il numero di giorni lavorati, il costo complessivo risulta essere notevolmente superiore. pertanto si chiede di avere contezza del calcolo che ha portato alla determinazione del costo della manodopera quantificato in € 902.730,60.
 
31/05/2019 12:02
Risposta

Gli oneri del personale risultano confermati in €. 902.730,60 ( al lorde della paga base, della contingenza e di tutti gli oneri rifessi/contributi) in ordine al personale attivo nella precedente gestione, confermato come da ( allegato B – Elenco del Personale ). l’importo complessivo relativo agli oneri del personale è  da considerare anche  per l’applicazione del comma 1 dell’articolo 22 del Capitolato d’Appalto ( Clausola di Salvaguardia).

Trattasi in ogni caso di elemento non soggetto a ribasso.


Provincia di Brindisi

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