Aggiudicazione definitiva
Comune di San Donaci
Visualizza partecipanti
Gara #67
POC Puglia 2007/2013 - PAC ID PA2.400025. Lavori di “Efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola elementare di via Cellino” Procedura aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 2,del D. Lgs. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Importo Progetto 970.000,00.Informazioni appalto
12/10/2017
Aperta
Lavori
€ 699.277,30
RINI SERGIO MARIA
Categorie merceologiche
45454
-
Lavori di ristrutturazione
Lotti
Aggiudicazione definitiva
1
7223793E8D
G26B13000020005
Qualità prezzo
POC Puglia 2007/2013 - PAC ID PA2.400025. Lavori di “Efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola elementare di via Cellino” Procedura aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 2,del D. Lgs. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Importo Progetto 970.000,00.
Lavori di Efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola elementare di via Cellino.
€ 685.766,79
€ 0,00
€ 13.510,51
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
02994450753 | EDIL RESTAURO SRL |
Seggio di gara
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Greco | Pinuccia Rosalba | Segrtetario-verbalizz. |
Commissione valutatrice
DD 801
07/11/2017
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
VITALE | Pietro | Presidente Comm.ne giud. |
SARACINO | Alessandro | Componente-esperto |
LANDOLFA | Massimo | Componente-esperto |
Scadenze
27/10/2017 14:00
31/10/2017 14:00
06/11/2017 09:30
Avvisi
Allegati
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7.43 MB | |
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557.84 kB |
Chiarimenti
13/10/2017 18:09
Quesito #1
Spett.le SUA,
il file del computo metrico risulta danneggiato una volta scaricato. Sarebbe possibile inserirlo nuovamente?
Distinti saluti
il file del computo metrico risulta danneggiato una volta scaricato. Sarebbe possibile inserirlo nuovamente?
Distinti saluti
16/10/2017 09:01
Risposta
Si chiarisce che il file contenente il computo metrico, si apre normalmente
13/10/2017 18:08
Quesito #2
Spett.le SUA,
il file del computo metrico risulta danneggiato una volta scaricato. Sarebbe possibile inserirlo nuovamente?
Distinti saluti
il file del computo metrico risulta danneggiato una volta scaricato. Sarebbe possibile inserirlo nuovamente?
Distinti saluti
16/10/2017 09:03
Risposta
Al quesito è stata già fornita risposta
18/10/2017 09:32
Quesito #3
a chi va intestata la polizza?
18/10/2017 09:39
Risposta
La garanzia provvisoria deve essere intestata all'Ente committente, ovvero il Comune di San Donaci
18/10/2017 09:32
Quesito #4
a chi va intestata a polizza?
18/10/2017 09:41
Risposta
Al quesito è già stata fornita risposta, ad ogni buon conto la stessa è ben espressa al punto 3.1.1. del Disciplinare di gara
16/10/2017 20:50
Quesito #5
Egregio Responsabile del servizio,
la scrivente impresa a conoscenza dell'avviso di rettifica pubblicaato in data 12/10/2017, fà rilevare a codesta stazione appaltante e per essa al responsabile unico del procedimento, che nel CSA si riscontra ancora incongruenza che con la sola soppressione del comma 3 dell'art.13 del CSA non chiarisce totalmente se i termini sono da riferrirsi ai 120 gg previsti o comunque entro e non oltre il 31/12/2017
infatti :
all' Art. 19 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
Omissis…..
4. Il termine per la conclusione di tutti i lavori del 31/12/2017 è inderogabile a motivo della perdita del finanziamento concesso alla stazione appaltante da parte della Regione Puglia, Ente finanziatore.
Art. 20 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
omissis...
2. E’ causa di risoluzione del contratto il mancato rispetto del termine per la conclusione di tutti i lavori fissato inderogabilmente al 31/12/2017 , a motivo della perdita del finanziamento concesso alla stazione appaltante da parte della Regione Puglia, Ente finanziatore.;
Inoltre non è chiaro comprendere l'importo delle rate di acconto in quanto l'Art. 26 - Pagamenti in acconto recita:
1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24 raggiungono un importo non inferiore al 2.000,00% dell'importo contrattuale , come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati rispettivamente dagli articoli 188 e 194 del D.P.R. 207/2010.
la scrivente impresa a conoscenza dell'avviso di rettifica pubblicaato in data 12/10/2017, fà rilevare a codesta stazione appaltante e per essa al responsabile unico del procedimento, che nel CSA si riscontra ancora incongruenza che con la sola soppressione del comma 3 dell'art.13 del CSA non chiarisce totalmente se i termini sono da riferrirsi ai 120 gg previsti o comunque entro e non oltre il 31/12/2017
infatti :
all' Art. 19 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
Omissis…..
4. Il termine per la conclusione di tutti i lavori del 31/12/2017 è inderogabile a motivo della perdita del finanziamento concesso alla stazione appaltante da parte della Regione Puglia, Ente finanziatore.
Art. 20 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
omissis...
2. E’ causa di risoluzione del contratto il mancato rispetto del termine per la conclusione di tutti i lavori fissato inderogabilmente al 31/12/2017 , a motivo della perdita del finanziamento concesso alla stazione appaltante da parte della Regione Puglia, Ente finanziatore.;
Inoltre non è chiaro comprendere l'importo delle rate di acconto in quanto l'Art. 26 - Pagamenti in acconto recita:
1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24 raggiungono un importo non inferiore al 2.000,00% dell'importo contrattuale , come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati rispettivamente dagli articoli 188 e 194 del D.P.R. 207/2010.
19/10/2017 08:27
Risposta
Si chiarisce che il termine inderogabile del 31/12/2017, si intende soppresso con riferimento a qualsivoglia atto in cui esso è riportato. Rimane valido, unicamnete, il termine di esecuzione dei lavori fissato in 120 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del vervale di consegna lavori.
In merito all'art.26 del C.S.A.-Pagamenti in acconto- la percentuale è da intendersi pari al 20%.
In merito all'art.26 del C.S.A.-Pagamenti in acconto- la percentuale è da intendersi pari al 20%.
20/10/2017 10:29
Quesito #6
Buon giorno, si chiede chiarimento in merito alla questione dei requisiti speciali, ovvero nel disciplinare di gara viene richiesto come requisito speciale al punto 3.4.1. attestazione SOA nelle categorie OG11 class II; oppure OS28 class I, OS30 class I, OS3 class I. Al punto 3.4.2 il disciplinare dice che i requisiti d'ordine speciale possono essere soddisfatti anche con la OG11 class I; nel computo metrico la somma delle lavorazioni in OG11 è pari a 198´475,58 €. Quindi ciò vuol dire che con la OG11 class I si possono eseguire i lavori. Il fatto che al punto 3.4.1 del disciplinare di gara venga richiesta la class II della categoria OG11 è un refuso?
20/10/2017 12:31
Risposta
Non si tratta di un refuso. Il punto 3.4.1. del Disciplinare di gara -Requisiti di partecipazione- e il punto 3.4.2. -Precisazione in relazione ai requisiti di cui al punto 3.4.1.- sempre del Disciplinare di gara son ben chiari, ad ogni buon conto si riportano sinteticamente come appresso:
3.4.1.- Requisiti di partecipazione-
a) attestazione SOA in corso di validità, nelle categorie: OG 1 -class.II; OS 28-class.I; OS 30 class.I e OS 3 -class.I
3.4.2.-Precisazioni in relazione ai requisiti di cui al punto 3.4.1.-
Per le categorie scorporabili OS 28, OS 30, e OS 3, poichè a qualificazione obbligatoria, i requisiti d'ordine speciale possono essere soddisfatti oltre che con attestazione SOA OS 28, OS 30 e OS 3, anche con OG 11 class. I, nonchè con i requisiti ex art.90 del D.P.R. 207/2010
3.4.1.- Requisiti di partecipazione-
a) attestazione SOA in corso di validità, nelle categorie: OG 1 -class.II; OS 28-class.I; OS 30 class.I e OS 3 -class.I
3.4.2.-Precisazioni in relazione ai requisiti di cui al punto 3.4.1.-
Per le categorie scorporabili OS 28, OS 30, e OS 3, poichè a qualificazione obbligatoria, i requisiti d'ordine speciale possono essere soddisfatti oltre che con attestazione SOA OS 28, OS 30 e OS 3, anche con OG 11 class. I, nonchè con i requisiti ex art.90 del D.P.R. 207/2010
20/10/2017 13:05
Quesito #7
Buon giorno in merito all'ultimo quesito pubblicato, confermate che un'azienda con OG1 class II e OG11 I può partecipare alla gara? Inoltre si chiede se il sopralluogo è obbligatorio. Grazie
20/10/2017 13:52
Risposta
Al quesito è gia stata fornita risposta. Anche il sopralluogo da ritenersi obbligatorio, trova esplicitazione al punto 9.4.2 del Disciplinare di gara
23/10/2017 12:29
Quesito #8
Buon giorno si chiede chiarimento in merito al computo metrico non estimativo da produrre in allegato con l'offerta tecnica: il computo metrico da realizzare deve essere fatto solo per le lavorazioni oggetto dell'offerta migliorativa? O deve essere redatto un computo metrico di tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto da realizzare?
In merito all'offerta economica, si deve redarre un computo metrico estimativo? Se si bisogna inserire solo le lavorazioni oggetto dell'offerta migliorativa? O deve essere redatto un computo metrico estimativo di tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto da realizzare?
In merito all'offerta economica, si deve redarre un computo metrico estimativo? Se si bisogna inserire solo le lavorazioni oggetto dell'offerta migliorativa? O deve essere redatto un computo metrico estimativo di tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto da realizzare?
24/10/2017 17:29
Risposta
Quanto richiesto trova risposta al titolo 4 del disciplinare di gara
27/10/2017 12:32
Quesito #9
Buongiorno,
si chiede un chiarimento in merito al criterio migliorativo A.7 dell’offerta tecnica:
con il suddetto criterio la stazione appaltante sta richiedendo un ribasso temporale dell’esecuzione dei lavori?
Oppure si richiede un miglioramento in termini di gestione del cantiere, delle fasi e delle attività inerenti all’esecuzione dei lavori?
si chiede un chiarimento in merito al criterio migliorativo A.7 dell’offerta tecnica:
con il suddetto criterio la stazione appaltante sta richiedendo un ribasso temporale dell’esecuzione dei lavori?
Oppure si richiede un miglioramento in termini di gestione del cantiere, delle fasi e delle attività inerenti all’esecuzione dei lavori?
30/10/2017 08:58
Risposta
E' richiesto un miglioramento in termini di gestione del cantiere, delle fasi e delle attività inerenti all'esecuzione di lavori, essenziali per il rispetto dei limiti perentori imposti dalla Regione Puglia per la rendicontazione dll'intervento.