Inviato esito

Gara #178

Servizio biennale di gestione degli impianti di riscaldamento presso gli immobili di competenza provinciale, per le stagioni invernali 2019-2020 e 2020-2021.
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Informazioni appalto

18/07/2019
Aperta
Servizi
€ 1.762.191,18
PALAZZO SEBASTIANO
Provincia di Brindisi

Categorie merceologiche

713142 - Servizi di gestione energia
505311 - Servizi di riparazione e manutenzione di caldaie
507 - Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici

Lotti

Inviato esito
1
7930812918
Solo prezzo
Servizio biennale di gestione degli impianti di riscaldamento presso gli immobili di competenza provinciale, per le stagioni invernali 2019-2020 e 2020-2021.
Scopo del presente appalto è il mantenimento delle condizioni di confort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia d'uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia come previsto e disciplinato dal D.P.R. 412/1993 e s.m.i., nonché per garantire la produzione e la distribuzione di acqua calda all'impianto idrico sanitario ad una temperatura massima di +48 °C, +5 °C. di tolleranza.
€ 1.753.424,06
€ 0,00
€ 8.767,12
€ 1.479.013,19
741 28/10/2019
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
03752581201 CONZORZIO STABILE CMF
bis - Media: 13.035 - Scarto Medio: 2.105 - Rapporto: 0.161 - Soglia di anomalia: 15.14\n
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

495/2019
28/06/2019
Cognome Nome Ruolo
Palazzo Sebastiano Presidente di gara

Scadenze

17/08/2019 14:00
29/08/2019 14:00
30/08/2019 09:30

Avvisi

Allegati

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06/10/2023 17:10
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Chiarimenti

25/07/2019 15:12
Quesito #1
  1. Al capitolo III.1.3 lettera b) del bando di gara, capacità economico e finanziaria, si riporta: “fatturato specifico medio annuo nei tre esercizi antecedenti il bando di gara (2016-2017-2018) relativo a servizi nel settore oggetto della gara (gestione ed esercizio di impianti termici) pari ad un importo complessivo non inferiore all’importo stimato dell’appalto di € 1.762.191,18. L’eventuale quota relativa a fornitura di combustibile considerata ai fini del raggiungimento dell’importo del servizio non potrà essere superiore al 75% dell’importo precedente (€ 1.321.643,39); gli importi per attività di manutenzione eventualmente compresi nelle attività di servizio non potranno eccedere il 3% (€ 52.865,74).”
    Dunque il fatturato specifico richiesto viene distinto in "eventuale quota" relativa alla fornitura di combustibile (che non dovrà comunque essere superiore al 75% dell’importo dell’appalto) ed in "importi eventualmente compresi" nelle attività di servizio relativi alle attività di manutenzione (che comunque non possono superare il 3% dell’importo dell’appalto).
            Pertanto, si chiede se possa essere sufficiente ad assolvere al requisito un fatturato specifico per gli importi richiesti relativo ad attività di gestione, conduzione e manutenzione  ordinaria (preventiva programmata e similari) degli impianti di riscaldamento (incluso il ruolo di Terzo Responsabile).
26/07/2019 12:19
Risposta
La dimostrazione del fatturato specifico medio nei tre esercizi antecedenti il bando di gara (2016-2017-2018) relativo a servizi nel settore oggetto della gara (gestione ed esercizio di impianti termici) pari ad un importo complessivo non inferiore all’importo stimato dell’appalto di € 1.762.191,18 può essere dimostata mediante il fatturato relativo alle attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria (preventiva programmata e similari) degli impianti di riscaldamento (incluso il ruolo di Terzo Responsabile).
25/07/2019 10:57
Quesito #2
Buongiorno,
la scrivente impresa intende chidere se, il Requisito di capacità economica e finanziaria di cui al par. 7.2 lett. b), fatturato specifico di 1.762.191,18€ deve risultare dalla somma dei tre anni richiesti o dalla loro media?
Distinti Saluti
26/07/2019 12:28
Risposta
Il requisito di apacità economica e finanziaria di cui al par. 7.2 lett. b) deve risultare dalla media dei fatturati specifici nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando. 
25/07/2019 10:52
Quesito #3
Buongiorno,
la scrivente chiede in merito al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al par. 7.2 punto b) a pag. 6 del Disciplinare di gara, l'importo di 1.762.191,18€ deve risultare dalla media dei 3 fatturati specifici annuali o dalla loro somma?
26/07/2019 12:32
Risposta
Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al par. 7.2 lett. b) deve risultare dalla media dei fatturati specifici nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando. 
25/07/2019 12:38
Quesito #4

1) Si chiede cortesemente di confermare che le attività di esercizio e manutenzione degli impianti di raffrescamento (freddo), siano escluse dall'oggetto di gara.

2) La scrivente sarebbe interessata ad effettuare alcuni sopralluoghi, si chiede cortesemente di esplicitarne le modalità, i termini per la richiesta, gli eventuali giorni disponibili ed eventuali altri dettagli sia in caso di partecipazione come impresa singola che come costituendo RTI.
26/07/2019 13:00
Risposta
1) Si conferma che le attività  esercizio e manutenzione degli impianti di raffrescamento (freddo), sono escluse dall'oggetto di gara.
2) Le imprese interessate alla effettuazione de sopralluoghi (non obbligatori) dovranno inoltrare richiesta via email (sebastiano.palazzo@provincia.brindisi.it) entro le ore 12:00 del giorno 7/8/2019 al R.U.P. , I sopralluoghi saranno effettuati il giorno 9/8/2019 partendo dalla sede della Provincia di Brindisi dalle ore 8,30 con l'assistenza dell'Impresa uscente. 
29/07/2019 10:59
Quesito #5
Buongiorno,
 
la presente per evidenziare che nell’Allegato b “Stima del servizio” l’importo complessivo contrattuale annuale indicato è pari a € 876.712,03, ma risulta non coincidere con la somma dei valori economici delle singole utenze. L’importo complessivo annuo dato dalla somma delle singole utenze è pari a € 891.338,48: si nota che la differenza riscontrata coincide proprio con il corrispettivo annuo di € 14.626,45 indicato nel predetto Allegato B per l’edificio Ex IPAI (cod. 1).
Si chiede di chiarire quale sia l’importo complessivo contrattuale a cui far riferimento e oggetto di ribasso.
 
Grazie, cordiali saluti.
01/08/2019 09:16
Risposta
La stima del servizio annuale, al netto degli oneri di sicurezza, è pari a € 876.712,03 e non comprende la stima del servizio per l'edifcio ex IPAI (cod 1 dell'allegato B). Tale edificio non è ancora utilizzato da questa Amministrazione in quanto oggetto di lavori di ristrutturazione. A lavori ultimati, si procederà a norma dell'art. 15 del C.S.A., estendendo anche a quell'edificio le prestazioni del Servizio . 
29/07/2019 11:24
Quesito #6
  1. La scrivente ha in essere svariate commesse che contemplano, in maniera unitaria ed indistinta, la gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti sia di riscaldamento (caldo) che di raffrescamento (freddo), in ragione della condivisione tra dette sottocategorie di impianto, appartenenti entrambe alla generale categoria degli impianti di condizionamento/termici, di svariati apparati o componenti (es. unità di trattamento aria, ventilconvettori, pompe e circolatori, distribuzione aeraulica e/o idronica, ecc.). La scrivente è dunque impossibilitata ad enucleare dal corrispettivo contrattuale unitario relativo a dette commesse, la quota parte di fatturato riguardante i soli impianti di riscaldamento.
    In proposito, si richiede dunque se, per l’assolvimento del requisito di gara inerente la capacità economico e finanziaria, codesta Stazione Appaltante possa considerare come idonea e soddisfacente una quota pari al 50% del fatturato della scrivente, riferito (appunto unitariamente e globalmente) ad impianti di condizionamento/termici nel loro complesso.
01/08/2019 09:35
Risposta
Il possesso del requisito di capacità economico e finanziaria è dimostrabile anche considerando una quota pari al 50% del fatturato relativo a commesse afferenti la gestione, conduzione e manutenzione di impianti termici o di condizionamento  quando non sia possibile estrapolare l'importo relativo alla sola categoria degli impianti termici.
 
26/07/2019 15:05
Quesito #7
Ai fini della formulazione dell’offerta si richiede la pubblicazione, per i singoli edifici oggetto dell’appalto e riportati nell'Allegato B "Stima del servizio", dei consumi storici utilizzati per la definizione dell’importo a base d’asta. Inoltre, si chiede in merito ai predetti consumi storici di specificare se essi sono “destagionalizzati” o meno.
 
01/08/2019 10:05
Risposta
La definizione dell'importo a base d'asta, ossia la stima del servizio al netto degli oneri di sicureaa, è avvenuta, come dettagliato all'art. 1 del C.S.A., sommando i corrispettivi unitari annui per ogni luogo di fornitura  calcolati applicando la tariffa unitaria secondo la metodologia applicata nella convenzione CONSIP del “Servizio Energia 2” lotto 10, per il periodo di riferimento 01 gennaio - 31 marzo 2014. I consumi storici, a disposizione di questa S.A. non sono stati utilizzati nella redazione del progetto del Servizio di cui trattasi poichè assolutamente forvianti e non idicativi delle reali necessità dell'Ente in quanto questa S.A. ha condotto, negli ultimi anni,  i propri impianti termici in regime di assoluta difficoltà economica, in maniera discontinua e a volte, insufficiente rispetto alle reali e minime necessità degli utenti, alternando  periodi di utilizzo degli impianti e periodi di fermo, anche durante la stagione invernale.
30/07/2019 13:05
Quesito #8
In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente siamo chiedere il seguente chiarimento:
Si chiede di confermare che, a seguito delle intervenute disposizioni della legge 14 giugno 2019, n. 55, relativamente al subappalto, sia conforme alle prescrizioni di gara indicare solo le parti dei servizi/lavori che si intendono subappaltare e non anche le terne di subappaltatori e che pertanto quanto indicato a pagina 18 del disciplinare di gara e di seguito riportato:
   In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
   Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo       del contratto nonché, ai sensi dell' art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti. Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
      l) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
      2) PASSOE del subappaltatore.


debba intendersi un refuso, tenuto conto anche di quanto prescritto nell’art. 9 del disciplinare stesso.
 
02/08/2019 09:02
Risposta
Come disposto al punto III.2.1., lett. b) del bando di gara, è consentito il subappalto nei limiti stabiliti dall’art. 105, c. 2, del D.Lgs. 50/16, nonché secondo le previsioni contenute al punto 9) del disciplinare di gara.

In nessuna delle suddette norme di gara è riportata la prescrizione dell’indicazione della terna dei subappaltatori, in quanto bando di gara pubblicato in vigenza delle nuove disposizioni contenute nel D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 che, ai sensi dell’art. 1, c. 18 – secondo periodo, della citata legge 55/19, ha sospeso l’efficacia del comma 6 dell’art. 105 del D.lgs. 50/16, fino al 31.12.2020.

Pertanto, quanto riportato alla pag. 18 del disciplinare di gara, relativamente all’indicazione nella sezione “D” del DGUE dei tre subappaltatori proposti, nonché dell’allegazione dei rispettivi DGUE e PassOE degli stessi, è da intendersi un mero refuso di stampa. Di conseguenza, per la partecipazione all’appalto in parola, fermo restando quanto previsto al citato art. 105 del D.Lgs. 50/16, non è prevista l’indicazione di alcuna terna di subappaltatori.    

01/08/2019 17:25
Quesito #9
Visto il chiarimento pubblicato dall’Amministrazione:
“…I consumi storici, a disposizione di questa S.A. non sono stati utilizzati nella redazione del progetto del Servizio di cui trattasi poichè assolutamente forvianti e non idicativi delle reali necessità dell'Ente in quanto questa S.A. ha condotto, negli ultimi anni,  i propri impianti termici in regime di assoluta difficoltà economica, in maniera discontinua e a volte, insufficiente rispetto alle reali e minime necessità degli utenti, alternando  periodi di utilizzo degli impianti e periodi di fermo, anche durante la stagione invernale.”
 
Si chiede una copia delle ore effettive di funzionamento degli impianti nelle ultime tre stagioni termiche al fine di valutare l’effettiva convenienza della procedura e quindi una più accurata analisi costi.
02/08/2019 10:01
Risposta
Tenendo presente che l’esecuzione del Servizio di riscaldamento è avvenuta negli ultimi anni, per brevi periodi, man mano che le risorse economiche consentivano la prosecuzione dello stesso, le ore di funzionamento degli impianti nelle ultime tre stagioni è stato inferiore di circa il 35% rispetto a quello stimato nella redazione del progetto a base di gara e riportato all’allegato B – stima del servizio che rappresenta l’effettivo bisogno per garantire il “confort” termico agli utenti (soprattutto studenti).
01/08/2019 17:25
Quesito #10
Visto il chiarimento pubblicato dall’Amministrazione:
“…I consumi storici, a disposizione di questa S.A. non sono stati utilizzati nella redazione del progetto del Servizio di cui trattasi poichè assolutamente forvianti e non idicativi delle reali necessità dell'Ente in quanto questa S.A. ha condotto, negli ultimi anni,  i propri impianti termici in regime di assoluta difficoltà economica, in maniera discontinua e a volte, insufficiente rispetto alle reali e minime necessità degli utenti, alternando  periodi di utilizzo degli impianti e periodi di fermo, anche durante la stagione invernale.”
 
Si chiede una copia delle ore effettive di funzionamento degli impianti nelle ultime tre stagioni termiche al fine di valutare l’effettiva convenienza della procedura e quindi una più accurata analisi costi.
02/08/2019 10:24
Risposta
vedi risposta a quesito n. 9 pubblicata il 02/08/2019
01/08/2019 11:57
Quesito #11
Quesito n°1 Si chiede di confermare se la contabilità inerente le attività di manutenzione straordinaria debba essere redatta mediante prezzi di listino Regione Puglia, o se debba essere ridotta dell’eventuale percentuale di sconto offerto in sede di gara.

Quesito n°2 Si chiede di confermare se quanto indicato a pg. 18 del DdG :
Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1)            DGUE, a finna del subappaltatore, contenente le informazioni di cm alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2)            PASSOE del subappaltatore.
trattasi di refuso poiché con il D.lgs. “Sblocca Cantieri” non è più necessario indicare la Terna dei Subappaltatori.

Quesito n°3  Si chiede di confermare che l’indice e la modalità di revisione prezzi per gli impianti termici alimentati a metano, prevista all’art.14 del Capitolato speciale d’appalto, sia un refuso e che la data di riferimento dei prezzi per la prima revisione, da effettuare nel secondo anno contrattuale, sia quella della media prezzi del 2018 e non quella alla data del “30 ottobre di ogni anno”.
02/08/2019 10:37
Risposta
1 -  La contabilità dei lavori di manutenzione straordinaria di cui all’art.8, punto 2, del C.S.A. sarà redatta applicando il ribasso offerto in sede di gara per l’esecuzione del Servizio alle voci di elenco prezzi desunte dal Prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Puglia vigente all’epoca dell’ordinazione dei lavori. 

2 - Vedi risposta al quesito n. 8 pubblicata il 30/07/2019; 

3 - Si conferma che la modalità di revisione prezzi  prevista dal capitolato speciale di appalto art 14 è errata pertanto il testo dell’ art. 14 viene sostituito come segue:

Art.14. REVISIONE DEI PREZZI DI APPALTO
Il Fornitore prende espressamente atto ed accetta che, in via convenzionale, viene stabilito che il corrispettivo risulta composto da due quote: il 75% per la fornitura dei combustibili e il 25% per la prestazione dei servizi e manodopera.
Il calcolo della revisione dei prezzi avverrà il 30 giugno di ogni anno, e andrà calcolata prendendo a riferimento le tariffe unitarie come definito all’art.1. La eventuale quota aggiuntiva relativa alla revisione dei prezzi verrà fatturata con la rata di conguaglio di fine stagione, secondo le modalità indicate dal precedente art. 13 del presente Capitolato Speciale di Appalto. La revisione dei corrispettivi sarà calcolata sulla sola quota relativa al combustibile
 
14.1. Revisione Prezzi del Combustibile
Ai fini della suddetta revisione, sono individuati annualmente due indici di riferimento, calcolati
come segue:
A) Per gli Impianti Termici alimentati a gasolio tale indice e pari a:
Gasolio rev
____________
Gasolio inizio
 
Gasolio rev: rilevato dal Ministero dello Sviluppo Economico “Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili” per il periodo di riscaldamento (media prezzo mensile Novembre-Aprile);
Gasolio inizio: rilevato dal Ministero dello Sviluppo Economico “Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili” per il periodo luglio 2019;
 
 
B) Per gli Impianti Termici alimentati a metano/ GPL  tale indice e pari:
 
Metano medio
____________
Mentano inizio
 
Metano medio rilevato dall’ARERA con l’aggiornamento delle condizioni di tutela” nel periodo di riscaldamento (novembre – aprile);
Metano inizio rilevato dall’ARERA con l’aggiornamento delle condizioni di tutela” nel periodo III trimestre 2019.
07/08/2019 12:06
Quesito #12
La presente con riferimento alla procedura in oggetto, al fine di chiedere a Codesta Stazione appaltante di volere disporre, ai sensi dell’art. 79, comma 3, lettera b) del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, una proroga del termine di presentazione delle offerte pari ad almeno 30 giorni, rispetto alla data prevista del 29/08/2019.
Quanto precede in considerazione del fatto che tale termine risulta eccessivamente breve rispetto alla natura, complessità e importanza delle prestazioni di cui alla procedura in oggetto e non consente ai concorrenti di disporre del tempo necessario per la formulazione di un’offerta idonea a conseguire l’aggiudicazione, tenuto conto della natura e delle caratteristiche peculiari dei servizi in appalto.
I termini previsti per la procedura in oggetto, seppur astrattamente rispondenti alle previsioni di legge, risultano in concreto notevolmente inferiori stante la piena concomitanza con il periodo estivo; risulta pertanto arduo, nel breve tempo che, di fatto, viene concesso, finalizzare al meglio l’offerta da produrre in gara. Ci preme evidenziare, altresì, che, anche in mancanza dei presupposti di cui al citato art. 79, che comportano l’obbligo di disporre la proroga, la stessa sarebbe, in ogni caso giustificata dall’esigenza di rispettare i canoni di massima apertura alla concorrenza (anche con riferimento alle piccole e medie imprese del settore) che presiedono allo svolgimento delle gare pubbliche e che esigono che la partecipazione sia consentita, effettivamente, al maggior numero possibile di operatori economici.
In attesa di cortese riscontro si porgono Distinti saluti.
 
 
09/08/2019 12:19
Risposta
Questa S.A., al fine di garantire l’espletamento delle operazioni di gara e gli adempimenti successivi (aggiudicazione definitiva, contratto e consegna degli impianti all’impresa aggiudicataria) in tempi  tali da consentire l’avvio del servizio di fornitura del riscaldamento fin dall’inizio della stagione invernale 2019-2020, è impossibilitata a concedere alcuna proroga sul termine per la presentazione delle offerte che pertanto si conferma quello indicato dal bando di gara.

Provincia di Brindisi

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