Aggiudicazione definitiva

Gara #95

Esternalizzazione del servizio di supporto alla gestione delle procedure sanzionatorie amministrative di competenza comunale.
 
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Informazioni appalto

11/02/2019
Aperta
Servizi
€ 450.000,00
Comune di Ostuni

Categorie merceologiche

723 - Servizi di elaborazione dati

Lotti

Aggiudicazione definitiva
1
7755670559
Qualità prezzo
Esternalizzazione del servizio di supporto alla gestione delle procedure sanzionatorie amministrative di competenza comunale.
 
Esternalizzazione del servizio di supporto alla gestione delle procedure sanzionatorie
amministrative di competenza comunale.
€ 450.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 435.960,00
329 29/04/2019
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
06188330150 Maggioli S.p.A.
Visualizza partecipanti

Commissione valutatrice

304
12/04/2019
Cognome Nome Ruolo
Civino Francesco PRESIDENTE-componente
Passante Valentino componente
CAFORIO ANGELA componente

Scadenze

25/03/2019 14:00
01/04/2019 14:00
05/04/2019 09:30

Allegati

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06/10/2023 14:15
2.19 MB

Chiarimenti

27/02/2019 17:22
Quesito #1
Alla c.a del R.U.P.
Dott. Francesco Lutrino

Buonasera,
per la gara in oggetto si richiede gentilmente di rispondere al seguente chiarimente:

In riferimento a quanto richiesto nell'Allegato A, della domanda di partecipazione, ossia "alla Ditta aggiudicataria è richiesto di impegnarsi ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente ex art. 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;"  si chiede se tale richiesta debba considerarsi un refuso o in alternativa di indicare il numero il numero ed il compenso del suddetto personale.
 
28/02/2019 11:21
Risposta
Buongiorno, 

trattasi di refuso:

Distinti Saluti
11/03/2019 10:48
Quesito #6
Si fa riferimento all'all. A, nel quale si chiede al concorrente di dichiarare il proprio impegno ad "assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente ex art. 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81" .
A tale proposito, si rappresenta che la Scrivente interpreta gli obblighi di cui al menzionato articolo 50 del Codice, in linea con la costante e consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, nonché con il posizionamento di ANAC (sia nella proposta di Linee Guida recanti "La disciplina delle clausole sociali" che nella formulazione dei Bandi Tipo emanati) secondo cui tali obblighi devono essere armonizzati con l’organizzazione aziendale dell’imprenditore subentrante.
Ciò premesso, in relazione a quanto richiesto, si attesta che Poste Italiane esegue i servizi di cui all’appalto in oggetto esclusivamente tramite proprio personale, senza necessità di ricorrere all’impiego di personale esterno, e che lo stesso non è dedicato in via esclusiva o prevalente alla presente commessa.
Si chiede, pertanto, di confermare che in tale ottica va interpretata la citata clausola di cui all'all. A.
11/03/2019 11:57
Risposta
Buongiorno, 
come già risposto ad na richiesta precededente, si informa che in In riferimento a quanto richiesto nell'Allegato A, della domanda di partecipazione, ossia "alla Ditta aggiudicataria è richiesto di impegnarsi ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente ex art. 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;"  si fa presente che  tale richiesta, per mero errore materiale,  è derivante da un refuso quindi da non prendere in considerazione
18/03/2019 16:04
Quesito #7


 
20/03/2019 12:49
Risposta
Cosi come espressamente previsto al punto 15.1 del Disciplinare di Gara, la domanda di partecipazione dovrà essere prodotta e sottoscritta come segue:

-  nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
-  nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituitida tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
18/03/2019 16:04
Quesito #8
Con riferimento alla gara in oggetto, si formula il seguente quesito.

Il disciplinare di gara individua la prestazione principale "servizio di elaborazione dati". Non ci sono indicazioni su prestazioni secondarie.

Pertanto, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in COSTITUENDO RTI VERTICALE, il requisito di fatturato specifico minimo annuo e il requisito relativo ai servizi analoghi dovranno essere posseduti e dimostrati solo dalla impresa mandataria.

La mandante, invece, dovrà dimostrare soltanto il possesso dell'iscrizione CCIAA e delle referenze bancarie.
20/03/2019 13:01
Risposta
Con riferimento al punto 7.4 del Disciplinare di gara si fa presente quanto segue 

- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria;
 
- il requisito relativo ai servizi analoghi nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale lo stesso deve essere posseduto dalla mandataria;

Per ciò che attiene Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato stesso deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, le quali dovranno altresì produrre  idonee referenze bancarie.
 
28/02/2019 16:53
Quesito #9
Alla c.a del R.U.P.
Dott. Francesco Lutrino
Buongiorno,
per la gara in oggetto si segnala quanto segue:

- Al punto 4), lettera a) dell'Art. 22 del capitolato speciale d'appalto, viene richiesto il seguente requisito:

"iscrizione all'Albo istituito con Decreto Ministeriale n° 289/2000 e previsto dall'art. 53 del
D.Lgs. 446/97, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento
dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni,
nella sezione di cui all'art. 6 del citato D.M. Finanze 289/2000;"

Si chiede conferma che il suddetto requisito richiesto, trattasi di refuso in quanto non è prevista alcuna attività di riscossione (né ordinaria, né coattiva); si precisa inoltre che tale requisito non è comunque richiesto dal disciplinare di gara.
 
25/03/2019 13:03
Risposta
In ordine al requisito richiesto "iscrizione all'Albo istituito con Decreto Ministeriale n° 289/2000 e previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/97, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, nella sezione di cui all'art. 6 del citato D.M. Finanze 289/2000;" si precisa che il suddetto requisito non è più richiesto per la partecipazione alla gara.  
 
20/03/2019 11:44
Quesito #10
Alla c.a. del R.U.P.
Dott. Francesco Lutrino

Buongiorno,
per la gara in oggetto si richiede gentilmente di rispondere ai seguenti chiarimenti:

1. Dalla lettura del Capitolato si rileva l'impossibilità di definire l'offerta economica. Nel capitolato il numero degli atti (25.000) viene utilizzato indistintamente sia per definire "il volume dei verbali da elaborare" che per indicare il numero degli atti postalizzati. E' comunemente noto che, per effetto dello sconto sul pagamento del preavviso entro 5 giorni dall'accertamento, il numero degli atti accertati ed il numero degli atti postalizzati non coincide. Allo stato attuale si rileva pertanto un'indeterminatezza dei dati tale da non consentire una coerente valutazione dell'offerta economica. Si chiede pertanto di voler specificare:
  • Il numero complessivo degli atti accertati annualmente;  
    Il numero complessivo degli atti postalizzati annualmente;
    Dato il numero degli atti postalizzati annualmente quanti di questi debbano essere notificati all'estero;  
    Il numero annuo dei ricorsi al Giudice di Pace.  

2. In riferimento ai criteri di valutazione 1 e 2 che corrispondono a 20 punti totali di valutazione tecnica si chiede conferma che la conoscenza della lingua inglese e delle ulteriori lingue straniere da parte dell'operatore dipendente della ditta aggiudicataria che effettuerà il Front Office, non debba necessariamente essere certificata da un ente riconosciuto.
Se da un lato si ritiene assolutamente legittimo che l'Ente, in considerazione della vocazione turistica che lo caratterizza, richieda la conoscenza delle lingue straniere per lo svolgimento dell'attività di front office, dall'altro si evidenzia una richiesta sovrabbondante in quanto l'attività di Front Office che generalmente consiste nell'informare l'utenza su prassi e procedure predefinite e ripetitive,  può essere egregiamente svolta anche in assenza di una certificazione.
Il suddetto criterio di valutazione legato ad una certificazione da parte di un Ente, appare pertanto avulso dalla effettiva valutazione equitativa delle attività necessarie all’espletamento dell’appalto e fortemente limitativo dell'autonomia dell'Aggiudicataria nella scelta del proprio personale.

3. Si evidenzia la totale incongruenza  rispetto alle finalità dell’appalto, del criterio nr. 3 che prevede "Offerta da parte dell'Operatore economico di borse lavoro a favore dell'Ente Comunale per un importo annuale da corrispondersi ai borsisti pari a € 4.800,00. Punti 10 per ogni borsa lavoro offerta". A questo criterio vengono attribuiti ben 20 punti. Non è dato a capire quale attinenza dette borse lavoro abbiano con il servizio che deve essere reso. Non solo tare criterio incide pesantemente da un punto di vista economico sull’offerta in quanto per ottenere i venti punti occorre offrire almeno due borse lavoro che per quatto anni comporterebbero una spesa di circa 38.400,00 euro (si evidenzia peraltro che l’offerta di due borse lavoro potrebbe non essere sufficiente per ottenere il massimo punteggio in quanto i commissari potrebbero attribuire il punteggio pieno per esempio a offerte superiori tre o  più borse lavoro) ma lede il principio di separazione  tra offerta tecnica ed offerta economica. Secondo la giurisprudenza infatti i criteri dell'offerta tecnica possono prevedere elementi economici purché non si venga a creare interferenza con l'offerta economica (Cons. St., Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5392).
Inoltre si ricorda che l’articolo 95 comma 10 bis cod. appalti recita: La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/ prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. E' evidente come l’incidenza economica della previsione delle borse lavoro andrebbe ad incidere illegittimamente sui limiti massimi previsti dalla suddetta norma.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra si chiede che il criterio nr. 3 venga totalmente sostituito con un nuovo criterio di pertinenza con il servizio di esternalizzazione oggetto di di gara.

4. Il criterio nr. 5 "Abbattimento con conseguente riduzione della tempistica prevista e disciplinata dal capitolato speciale d'appalto per le attività oggetto di esternalizzazione" prevede 5 punti per ogni settimana di anticipo nello svolgimento dei servizi rispetto a quanto previsto per legge e per capitolato.
E' evidente che, considerando che le tempistiche del capitolato sono tutte espresse in giorni, si tratta di refuso e si debba leggere "ogni giorni di anticipo" anzichè "ogni settimana di anticipo". Si chiede conferma.
Inoltre si chiede di specificare quale delle tante tempistiche espresse nel capitolato sia oggetto di analisi e attraverso quale formula matematica venga applicata.

In attesa di un riscontro in merito, si porge cordiali saluti.
25/03/2019 13:06
Risposta
Si precisa che, contrariamente, a quanto riportato nel quesito, lo sconto del 30% sulla sanzione si applica se il pagamento avviene entro i 5 giorni dalla notifica o dalla contestazione del verbale e non dalla data del preavviso.
Ad ogni buon conto il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagare, in misura ridotta e con lo sconto del 30% la sanzione senza aspettare la notifica del verbale.
Secondo le previsioni dell’art. 19 del capitolato “Il prezzo unitario a base di gara per il servizio di gestione delle procedure sanzionatorie  amministrative di cui al presente capitolato è pari a € 4,50 per ogni singolo atto postalizzato”
Da una stima approssimativa si calcola che, mediamente, i trasgressori che, nella vigenza dello stipulando contratto con la ditta che si aggiudicherà l’appalto, si avvarranno della facoltà di pagare con il preavviso si aggira  intorno al 10/15%;
 
  • Numeri degli atti che si prevede verranno accertati annualmente : 25.000 circa
  • Numero degli atti che si prevede verranno postalizzati annualmente : circa 21.250 / circa 22.500
  • Numero dei verbali che si prevede debbano essere notificati all’estero : 1 / 2 % circa da 250 / 500
  • Numero dei ricorsi al Giudice di Pace :160 circa (riveniente dalla media degli ultimi due anni 2017/2018)
  • Si conferma che la conoscenza della lingua inglese e delle ulteriori lingue straniere da parte dell'operatore dipendente della ditta aggiudicataria che effettuerà il Front Office debba essere certificata da un ente riconosciuto;
  • Contrariamente a quanto sostenuto nel quesito, la previsione di borse lavoro non incide per nulla da un punto di vista economico sull’offerta che l’azienda andrà a formulare, se si considera che la borsa lavoro è uno strumento lavorativo che ha il fine di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro per mezzo di un’esperienza lavorativa che non implica alcun rapporto di lavoro dipendente con l’azienda o il soggetto che ospiterà il borsista; quest’ultimo, infatti, sarà retribuito da un ente Pubblico e non dall’azienda che si aggiudichèrà l’appalto. Da un lato, pertanto, c’è un’azienda che ospita il borsista, dall’altro c’è il soggetto che beneficia della borsa lavoro e che, quindi, viene inserito in ditta. Il borsista, lo si ribadisce, non viene retribuito dal titolare dell’impresa, ma da un ente pubblico tramite fondi pubblici;
  • Si confermano le previsioni del 5° elemento di valutazione presente nella scheda avente ad oggetto “Offerta tecnica”.
 Si conferma, pertanto, quale elemento di valutazione per l’attribuzione del punteggio pari a 10, “Abbattimento con conseguente riduzione della tempistica prevista e disciplinata dal capitolato speciale d’appalto per le attività oggetto di esternalizzazione. Punti 5 per ogni settimana di anticipo nello svolgimento dei servizi rispetto a quanto previsto per legge e per capitolato.”
05/03/2019 16:09
Quesito #11
Alla c.a del R.U.P.
Dott. Francesco Lutrino

Buonasera,
con la presente si chiede, gentilmente, un riscontro in merito a precedenti chiarimenti inviati nelle date 27/02 e 28/02.
In particolare si fa riferimento ai seguenti quesiti

A)1. Al fine di valutare il progetto tecnico economico si chiede di indicare:
  • -  Il numero complessivo degli atti accertati annualmente;
    -La distinzione tra il numero degli atti accertati mediante supporto cartaceo ed il numero degli atti accertati mediante dispositivi;
    -Il numero annuo dei verbali da notificare all'estero;
    -Il numero annuo di ricorsi al Giudice di Pace;
    -la distinzione per tipologia e quantità dei bollettari richiesti
2. In riferimento al criterio "Abbattimento con conseguente riduzione della tempistica prevista e disciplinata dal capitolato speciale d'appalto per le attività oggetto di esternalizzazione. Punti 5 per ogni settimana di anticipo nello svolgimento dei servizi rispetto a quanto previsto per legge e per capitolato" non è chiara la richiesta dell'Ente.
Si chiede, data la quantità di attività richieste da capitolato, di chiarire a quali attività specifiche fa riferimento la richiesta di riduzione delle tempistiche tenuto conto che generalmente le attività esternalizzate vengono svolte in giorni e non in settimane.  

3. Si chiede se è consentita l'installazione in locale del software applicativo fornito.

4. Si chiede se le attività di Data Entry e Back Office descritte all'Art.2 del Capitolato potranno essere svolte dall'Aggiudicataria tramite proprio personale direttamente presso la sede del Comando.

B)-Al punto 4), lettera a) dell'Art. 22 del capitolato speciale d'appalto, viene richiesto il seguente requisito:

"iscrizione all'Albo istituito con Decreto Ministeriale n° 289/2000 e previsto dall'art. 53 del
D.Lgs. 446/97, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento
dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni,
nella sezione di cui all'art. 6 del citato D.M. Finanze 289/2000;"

Si chiede conferma che il suddetto requisito richiesto, trattasi di refuso in quanto non è prevista alcuna attività di riscossione (né ordinaria, né coattiva); si precisa inoltre che tale requisito non è comunque richiesto dal disciplinare di gara.
 

Grazie,
Cordiali Saluti 


 
 
25/03/2019 13:10
Risposta
  • Il numero complessivo degli atti che si prevede verranno accertati negli anni di vigenza dell’appalto : 25.000 di cui si prevede da accertarsi  mediante supporto cartaceo il 22% (percentuale calcolata sugli esercizi 2017/2018) e atti da accertarsi mediante dispositivi elettronici 78% (percentuale calcolata sugli esercizi 2017/2018);
  • Il numero annuo dei verbali da notificare all'estero : risposta già fornita al quesito n. 10
  • Il numero annuo di ricorsi al Giudice di Pace: risposta già fornita al quesito n. 10
  • La distinzione per tipologia e quantità dei bollettari richiesti: si richiederanno bollettari del tipo “Preavviso accertamento infrazione al Codice della Strada” e del tipo “Verbale per accertamento di violazione generica alle norme di circolazione stradale”. Per quantità, il numero dei bollettari oggetto di fornitura sarà calibrato sulle informazioni numeriche già fornite per il numero degli accertamenti mediante supporto cartaceo, di conseguenza del 22% degli accertamenti cartacei (sui 25.000 complessivi) l’ 80% circa richiederà la fornitura di bollettari per i preavvisi, il 20 % circa richiederà la fornitura di verbali di accertamento. Inoltre, verranno forniti bollettari aventi ad oggetto infrazioni alle norme dei Regolamenti Comunali. Tale numero che verrà richiesto risulterà decisamente residuale rispetto ai bollettari relativi al Codice della Strada e, comunque non superiore a 30 bollettari annui.
  • In riferimento al criterio "Abbattimento con conseguente riduzione della tempistica prevista e disciplinata dal capitolato speciale d'appalto per le attività oggetto di esternalizzazione: si è già fornita risposta al quesito n. 10
  • Il software applicativo che verrà fornito dovrà essere installato presso il Comando di Polizia Locale;
  • In ordine alla richiesta “se le attività di Data Entry e Back Office descritte all'Art.2 del Capitolato potranno essere svolte dall'Aggiudicataria tramite proprio personale direttamente presso la sede del Comando” si precisa che tutto quanto non previsto nel capitolato, non è consentito, ma potrebbe essere, nella vigenza del contratto, autorizzato dal Dirigente del Comando di Polizia Locale.
  • In ordine alla iniziale richiesta del requisito dell’iscrizione all’Albo istituito con decreto Ministeriale n. 289/2000, si precisa che il suddetto requisito non viene più richiesto.
11/03/2019 10:59
Quesito #12
Buongiorno,
in riferimento alla procedura in oggetto, vista la complessità e laboriosità della gara e al fine di una corretta e qualificata presentazione dell'offerta, siamo con la presente a chiedere, di valutare la possibilità di una proroga di 15 giorni lavorativi dalla scadenza fissata, poiché alla data odierna non sono stati stati pubblicati i chiarimenti richiesti, come tra l'altro previsto dal punto 2.2 del Disciplinare di gara oltre che dall'art. 74 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 in cui si stabilisce che "le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet https://www.sua.provincia.brindisi.it/gare/id921".

Distinti saluti

Maggioli Spa

 
25/03/2019 13:13
Risposta
proroga approvata con determina n. 203 del 13.03.2019
22/03/2019 12:59
Quesito #13
  • In relazione a quanto indicato a  Pag.7/26 del CSA, si chiede cortesemente di specificare la numerosità dei casi di richiesta di restituzione oggetti entro i 2 giorni lavorativi  che si presume siano ancora in lavorazione o stoccati in attesa di essere restituiti nella scatola con le modalità richieste per la restituzione scatola.
25/03/2019 13:20
Risposta
si conferma quanto previsto nel CSA 
21/03/2019 10:45
Quesito #14
Si chiedono i seguenti chiarimenti:
1) in merito al fatturato specifico di cui al punto 7.2 del disciplinare, si chiede conferma del fatto che l'importo di € 225.000,00 minimo, è da riferire all'intero ultimo triennio, considerata la dicitura "complessivamente", e non al singolo anno;
2) si chiede conferma del fatto che il fatturato specifico possa essere riferito alla gestione completa delle sanzioni amministrative, pur se derivanti da appalti con settore di attività diverso da quello dei  "servizi di trattamento dati" indicato sempre al punto 7.2, quale quello di "servizi di organismi di riscossione CPV 79940000-5" che ricomprende tutte le attività oggetto di gara.
Nell'ottica dei chiarimenti che fornirete, si chiede di differire i termini di presentazione delle offerte.
Ringraziando, si porgono cordiali saluti
25/03/2019 13:27
Risposta
1- Il fatturato specifico di cui al punto 7.2 del disciplinare, dell’importo di € 225.000,00, è    da riferire all'intero ultimo triennio "complessivamente", non al singolo anno.
2- il requisito precedentemente richiesto: "iscrizione all'Albo istituito con Decreto Ministeriale n° 289/2000 e previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/97, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, nella sezione di cui all'art. 6 del citato D.M. Finanze 289/2000;"  è stato eliminato con relativa modifica del CSA non è prevista alcuna attività di riscossione (né ordinaria, né coattiva); 
27/02/2019 10:43
Quesito #15
Alla c.a del R.U.P. 
Dott. Francesco Lutrino

Buongiorno,
per la gara in oggetto  si richiede gentilmente di rispondere ai seguenti chiarimenti:

1. Al fine di valutare il progetto tecnico economico si chiede di indicare:
  • -  Il numero complessivo degli atti accertati annualmente;
    -La distinzione tra il numero degli atti accertati mediante supporto cartaceo ed il numero degli atti accertati mediante dispositivi;
    -Il numero annuo dei verbali da notificare all'estero;
    -Il numero annuo di ricorsi al Giudice di Pace;
    -la distinzione per tipologia e quantità dei bollettari richiesti
2. In riferimento al criterio "Abbattimento con conseguente riduzione della tempistica prevista e disciplinata dal capitolato speciale d'appalto per le attività oggetto di esternalizzazione. Punti 5 per ogni settimana di anticipo nello svolgimento dei servizi rispetto a quanto previsto per legge e per capitolato" non è chiara la richiesta dell'Ente.
Si chiede, data la quantità di attività richieste da capitolato, di chiarire a quali attività specifiche fa riferimento la richiesta di riduzione delle tempistiche tenuto conto che generalmente le attività esternalizzate vengono svolte in giorni e non in settimane.  

3. Si chiede se è consentita l'installazione in locale del software applicativo fornito.

4. Si chiede se le attività di Data Entry e Back Office descritte all'Art.2 del Capitolato potranno essere svolte dall'Aggiudicataria tramite proprio personale direttamente presso la sede del Comando.

Cordiali saluti
25/03/2019 13:39
Risposta
Tutte le richieste di chiarimenti oggetto del presente  quesito  sono da ritenersi  soddisfatte in quesiti successivi, inviati a tutti gli OE interessati 
22/03/2019 13:09
Quesito #16
Facciamo riferimento alla seguente risposta al ns. quesito: "nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria".
A tale proposito, cogliamo l'occasione per esplicitare meglio il nostro quesito: chiediamo di confermare che non è richiesto un fatturato specifico nella prestazione secondaria che dovrà essere dimostrato dalla mandante di costituendo R.T.I. verticale (poichè nella tabella a pag. 3 del disciplinare, non individuiamo una prestazione secondaria).
25/03/2019 13:50
Risposta
Si conferma che il settore di attività è unico. Non sono previste prestazioni secondarie secondarie

Provincia di Brindisi

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