Inviato esito
Comune di Mesagne
Gara #319
Appalto per l’affidamento dei “Servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria per la progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell’ufficio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, per l’attuazione dell’intervento di “Rigenerazione del Rail Front (fronte ferroviario), mediante la realizzazione di un intervento di riqualificazione urbana di Piazza Volpe per la realizzazione del Messapia Art Center e di Via Vasari – Via S. Caterina, per la realizzazione di un parcheggio dotato di pensiline fotovoltaiche e di un rain garden”, da realizzare nel Comune di Mesagne.Informazioni appalto
21/10/2022
Aperta
Servizi tecnici
€ 168.684,52
Perrucci Cosimo Claudio
Categorie merceologiche
7124
-
Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
Lotti
Inviato esito
1
9416851746
J81B21004280001
Qualità prezzo
Appalto per l’affidamento dei “Servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria per la progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell’ufficio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, per l’attuazione dell’intervento di “Rigenerazione del Rail Front (fronte ferroviario), mediante la realizzazione di un intervento di riqualificazione urbana di Piazza Volpe per la realizzazione del Messapia Art Center e di Via Vasari – Via S. Caterina, per la realizzazione di un parcheggio dotato di pensiline fotovoltaiche e di un rain garden”, da realizzare nel Comune di Mesagne.
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, per l’espletamento della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori con la costituzione di un Ufficio della Direzione Lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti al PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA GRUTTI-CALDERONE / RIGENERAZIONE DEL RAIL FRONT - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA VOLPE PER LA REALIZZAZIONE DEL MESSAPIA ART CENTER E DI VIA VASARI-VIA S. CATERINA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO DOTATO DI PENSILINE FOTOVOLTAICHE E DI UN RAIN GARDEN
€ 168.684,52
€ 0,00
€ 0,00
Seggio di gara
0
22/11/2022
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
PERRUCCI | Cosimo Claudio | Responsabile del Procedimento |
BIONDI | Carmela | Istruttore tecnico - testimone |
MARTUCCI | Carla | Istruttore tecnico - verbalizzante |
Commissione valutatrice
846
16/12/2022
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
CAVALLO | VINCENZO | Componente |
Olivieri | Giuseppe | Presidente |
Valle | Cesare | Componente |
Scadenze
16/11/2022 14:00
16/11/2022 14:00
21/11/2022 14:00
22/11/2022 09:30
Avvisi
Allegati
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12.42 kB |
Chiarimenti
26/10/2022 19:20
Quesito #1
In riferimento alla gara in oggetto, la presente per chiedere con riferimento al punto II.2.4 del Bando di Gara, in merito alla documentazione grafica riferita al criterio qualitativo “A” desunta da n.2 servizi affini, se la documentazione relativa a ciascun servizio presentato dovrà essere costituita da un numero di schede massimo ed anche in che formato realizzarle.
27/10/2022 11:26
Risposta
Poiché il disciplinare di gara non prevede alcuna specifica e tassativa limitazione rappresentativa per l’elemento qualitativo “A” previsto al punto 12.1, la relativa documentazione grafica richiesta, fermo restando le modalità di elaborazione previste per tale elemento, è, pertanto, lasciata all’autonomia redazionale del concorrente.
28/10/2022 17:17
Quesito #2
Nell’Art.12 del DISCIPLINARE “Offerta Tecnica e 14.1 “Criteri di valutazione dell’offerta Tecnica” si rileva che per il criterio A viene richiesta la professionalità e adeguatezza desunta da n.2 servizi affini ma non vengono specificate le modalità di presentazione in termini di tavole e relazioni. Si chiede pertanto in che numero, caratteristiche e limiti editoriali gli elaborati dei n.2 servizi affini debbano essere presentati.
Nell’Art.12 del DISCIPLINARE “Offerta Tecnica le due relazioni sulle caratteristiche metodologiche dell’offerta di cui ai criteri B e C ai relativi sub criteri di cui all’art 14.1 “Criteri di valutazione dell’offerta Tecnica del Disciplinare dovranno essere suddivise in capitoli e paragrafi che dovranno corrispondere a ciascuno dei sub criteri di valutazione, per un massimo di due facciate per ogni criterio.
In merito a quanto riportato per gli schemi, diagrammi ed elaborati grafici che si intendano allegare alle relazioni si chiede:
Per quanto riguarda i criteri premianti C1.2 si richiede se, in alternativa, può soddisfare il requisito apposita autodichiarazione attestante di aver dato seguito a quanto indicato nella Linee Guida adottata con DM 06.06.2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali
negli appalti pubblici”, ai sensi del DM 11.01.2017 e s.m.i.
Si fa comunque presente che l’ANAC con DELIBERA N. 467 del 16 giugno 2021 ha ritenuto che la stazione appaltante non può richiedere ai fini della partecipazione la certificazione SA8000 a comprova del rispetto di standard sociali minimi da parte del lavoratore, bensì una dichiarazione da allegare al contratto o capitolato speciale di appalto come condizione di esecuzione del contratto stesso, con riferimento ALLEGATO I - Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi - Testo da allegare al capitolato e al contratto di fornitura del DM 06/06/2012.
Nell’Art.12 del DISCIPLINARE “Offerta Tecnica le due relazioni sulle caratteristiche metodologiche dell’offerta di cui ai criteri B e C ai relativi sub criteri di cui all’art 14.1 “Criteri di valutazione dell’offerta Tecnica del Disciplinare dovranno essere suddivise in capitoli e paragrafi che dovranno corrispondere a ciascuno dei sub criteri di valutazione, per un massimo di due facciate per ogni criterio.
In merito a quanto riportato per gli schemi, diagrammi ed elaborati grafici che si intendano allegare alle relazioni si chiede:
- Se vanno inseriti in coda ad ogni relazione relativa ai sub criteri;
- Se c’è un numero massimo di pagine e particolari caratteristiche e limiti editoriali per detti schemi, diagrammi ed elaborati, al fine di rendere confrontabili e paragonabili le proposte e relative descrizioni dei concorrenti.
Per quanto riguarda i criteri premianti C1.2 si richiede se, in alternativa, può soddisfare il requisito apposita autodichiarazione attestante di aver dato seguito a quanto indicato nella Linee Guida adottata con DM 06.06.2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali
negli appalti pubblici”, ai sensi del DM 11.01.2017 e s.m.i.
Si fa comunque presente che l’ANAC con DELIBERA N. 467 del 16 giugno 2021 ha ritenuto che la stazione appaltante non può richiedere ai fini della partecipazione la certificazione SA8000 a comprova del rispetto di standard sociali minimi da parte del lavoratore, bensì una dichiarazione da allegare al contratto o capitolato speciale di appalto come condizione di esecuzione del contratto stesso, con riferimento ALLEGATO I - Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi - Testo da allegare al capitolato e al contratto di fornitura del DM 06/06/2012.
10/11/2022 13:43
Risposta
Relativamente alla prima parte del quesito, si è già avuto modo di chiarire, in risposta a precedente analogo quesito, che il disciplinare di gara non prevede alcuna specifica e tassativa limitazione rappresentativa per l’elemento qualitativo “A”, previsto al punto 12.1. Pertanto, la relativa documentazione grafica richiesta, fermo restando le modalità di elaborazione previste per tale elemento, è lasciata all’autonomia redazionale del concorrente.
Per quanto riguarda le modalità redazionali delle due relazioni richieste per i criteri qualitativi “B” e “C”, si rimanda a quanto esaustivamente riportato al punto 2 dell’art. 12 del disciplinare di gara, poiché risulta esauriente del quesito posto.
Per la restante parte del quesito, per quanto riguarda l’elemento C 1.2., si rimanda a quanto tassativamente previsto dal disciplinare di gara, dove è prevista, per il relativo elemento, la presentazione di apposita dichiarazione sul possesso della certificazione richiesta.
Per quanto riguarda le modalità redazionali delle due relazioni richieste per i criteri qualitativi “B” e “C”, si rimanda a quanto esaustivamente riportato al punto 2 dell’art. 12 del disciplinare di gara, poiché risulta esauriente del quesito posto.
Per la restante parte del quesito, per quanto riguarda l’elemento C 1.2., si rimanda a quanto tassativamente previsto dal disciplinare di gara, dove è prevista, per il relativo elemento, la presentazione di apposita dichiarazione sul possesso della certificazione richiesta.
07/11/2022 11:04
Quesito #3
All’ art. 5.5 del capitolato speciale descrittivo – prestazionale, è specificato che i servizi professionali già svolti dall’OE siano in categoria E.13; si domanda se è consentito coprire detta categoria anche con altre diverse, il cui grado di complessità sia comunque pari o superiore a G = 1,20.
10/11/2022 16:36
Risposta
Si comunica che non è consentito discostarsi da quanto tassativamente prescritto negli atti indittivi di gara, in quanto ciò rappresenterebbe una inammissibile modifica e/o integrazione alla disciplina di gara, ovvero una sostanziale disapplicazione della stessa lex specialis.
11/11/2022 16:45
Quesito #4
Si chiede se, per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del disciplinare, siano da ritenersi idonee le attività svolte per servizi analoghi, all’interno della stessa categoria (edilizia), con grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare come previsto dall’art 8 del D.M. 17 giugno 2016 e così come chiarito all’interno delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 che citano testualmente, al par. V: “1.Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “infrastrutture per la mobilità”; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.”
14/11/2022 14:38
Risposta
Fermo restando quanto tassativamente previsto al punto 7.3, lett. a) e b) del disciplinare di gara, si rappresenta che il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesto, potrà essere soddisfatto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, dei DM 31.10.2013, n. 143 e 17.06.2016, anche per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, di grado di complessità pari o superiore a quello richiesto (G 1.20), rientranti sempre e comunque all’interno della stessa categoria d’opera richiesta (Edilizia). Tanto, anche ai sensi di quanto specificato dalle Linee Guida ANAC n. 1, aggiornate con ultima delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15.05.2019.