Scaduto

Gara #663

Contratto Istituzionale di Sviluppo Brindisi-Lecce-Costa Adriatica - Messa in sicurezza e riqualificazione tratto costiero da Campo di Mare alla Foce del Canale Cimalo - Affidamento servizi tecnici per revisione studio di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, D.L., CSP e CSE, supporto/ausilio al RUP.



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Informazioni appalto

21/02/2025
Aperta
Servizi tecnici
€ 360.912,19
DE LORENZO MARIA CARMELA
Comune di San Pietro Vernotico

Categorie merceologiche

713 - Servizi di ingegneria

Lotti

1
B5C0C30A02
H56C22000060001
Qualità prezzo
Contratto Istituzionale di Sviluppo Brindisi-Lecce-Costa Adriatica - Opere di messa in sicurezza e riqualificazione del tratto costiero da Campo di Mare alla Foce del Canale Cimalo - Servizi tecnici revisione studio di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva,D.L., CSP, CSE, Supp RUP
Affidamento servizi tecnici relativi alla revisione dello studio di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, supporto/ausilio al RUP.




€ 360.912,18
€ 0,00
€ 0,00

Commissione valutatrice

244
04/04/2025
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294.14 kB
Cognome Nome Ruolo
Iaia Antonio presidente
De Lorenzo Maria Carmela RUP - componente
Taurino Riccardo componente

Scadenze

24/03/2025 12:00
29/03/2025 23:59
01/04/2025 15:30

Avvisi

Allegati

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210.51 kB

Chiarimenti

03/03/2025 13:05
Quesito #1
Spett.le ente con la seguente chiediamo maggiori informazioni riguardo il numero di facciate per il criterio A dell'offerta tecnica e il relativo formato cioè se in A3 o in A4 in quanto nel disciplinare non vi è alcun riferimento in merito.


06/03/2025 17:55
Risposta
Poiché il disciplinare di gara non prevede alcuna specifica e tassativa limitazione rappresentativa per l’elemento qualitativo “A” previsto al punto 8.1, la relativa documentazione grafica richiesta, fermo restando le modalità di elaborazione previste per tale elemento, è, pertanto, lasciata all’autonomia redazionale del concorrente.

03/03/2025 13:48
Quesito #2
Gent.mi,
si richiedono, cortesemente, le indicazioni utili per visionare e acquisire il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato da codesto Spettabile Ente, relativo alla presente procedura.
Nel ringraziarVi anticipatamente, porgiamo distinti saluti.


06/03/2025 18:01
Risposta
In relazione al quesito posto, si fa presente che tutti gli elaborati tecnico-amministrativi, che compongono il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento in appalto, approvato con Determinazione del Comune di San Pietro V.co n. 538 del 23.05.2024, risultano regolarmente pubblicati, e resi pubblici, negli atti di gara della presente procedura selettiva.

05/03/2025 19:58
Quesito #3
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiede quanto nel seguito riportato:

1. In relazione ai requisiti di idoneità professionale di cui al par. 2.1 del disciplinare di gara "Requisiti del gruppo di lavoro", e come dettagliati all'art. 31.2 dell'allegato "Capitolato d'Oneri", si chiede di confermare che il professionista abilitato ed iscritto negli appositi elenchi ministeriali per la stesura della relazione acustica sia un refuso, atteso che la stessa prestazione non è ricompresa tra le attività poste a base gara ed inserite in parcella.

2. In relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al par. 2.2 del disciplinare di gara, e come meglio dettagliati all'art. 31.3 dell'allegato "Capitolato d'Oneri", si chiede se:
a. al fine di soddisfare il possesso del requisito nella ID opera D.01, possano essere presentati servizi svolti ricadenti nelle ID opera D.04 e D.05, appartenenti alla medesima categoria e rispettivamente di pari e superiore grado di complessità;
b. al fine di soddisfare il possesso del requisito nella ID opera D.02, possano essere presentati servizi svolti ricadenti nella ID opera D.03, appartenente alla medesima categoria e destinanzione funzionale, e di grado di complessità superiore;
c. al fine di soddisfare il possesso del requisito nella ID opera P.01, possano essere presentati servizi svolti ricadenti nella ID opere P.03, appartenente alla medesima categoria e di pari grado di complessità;
d. i due servizi di punta possano essere presentati da diversi componenti il costituendo RTP concorrente, come ad esempio: la mandante espone i due servizi di punta nella ID opera D.01, la mandataria espone i due servizi di punta nella ID opera D.02, la mandataria espone un servizio di punta nella ID opere P.01, la mandante espone un servizio di punta nella ID opere P.01, atteso che - in conformità ai chiarimenti pubblicati dall'ANAC relativi all'utilizzo del bando-tipo n. 3 - il divieto di frazionamento riguardi il singolo servizio di ciascuna "coppia di servizi" di punta relativi alla singola categoria e ID, che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, si chiede di confermare che i due servizi di punta possano essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento – mai da tre o più soggetti, in virtù del divieto di frazionamento – per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID.

3. In relazione alla garanzia provvisoria, si chiede di confermare che la stessa non sia dovuta.

4. In relazione all'assoluzione dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione, si chiede di confermare che la stessa sia unica per tutto il RTP.

5. In relazione all'offerta tecnica si chiede:
a. il numero massimo di schede ed il relativo formato da presentare per ciascuno dei tre servizi di cui al criterio A;
b. di confermare, con riferimento al criterio B, che il numero massimo di pagine sia pari a 40 cartelle A4 (4 cartelle per ciascun sub-criterio B.1 - B.2 - B.3 - B.4 - B.5 - C.1 - C.2 - D.3), esclusi il criterio D.1, per il quale si chiede basti una dichiarazione di copia conforme della certificazione posseduta, ed il criterio D.2, per il quale si chiede basti la presentazione di un certificato di regolare esecuzione di un servizio eseguito con la modalità BIM;
c. se per entrambi i criteri (A e B) sono esclusi dal conteggio delle pagine eventuali copertine e sommari.

6. In relazione all'offerta economica, si chiede di confermare che sia ammissibile il ribasso del 100% sulla quota ribassabile pari al 35% dell'importo posto a base gara.

7. Si chiede di poter mettere a disposizione degli Operatori Economici gli elaborati facenti parte del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica da aggiornare.

Cordiali saluti.


13/03/2025 08:57
Risposta
In merito al quesito n. 1, si conferma quanto richiesto all'art. 31.2 del Capitolato d’Oneri in merito alla relazione acustica, in quanto il predetto studio risulta essere ricompreso tra le attività dettagliate all'art.2.1. "Rilievi, indagini, studi accessori e specialistici e servizi integrativi" dello stesso capitolato.

In relazione al quesito n. 2, lett. a), b) e c), si fa presente che, come previsto al punto 2.2 del disciplinare di gara, che rimanda alla declaratoria dei requisiti previsti al punto 31.3 del Capitolato d’Oneri, parte integrante degli atti di gara, risulta specificato che “Con riferimento alla categoria Idraulica per le ID Opere D.01 e D.02, ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”.
Tanto, tenuto conto di quanto previsto dall’artt. 8 dei DM 31.10.2013, n. 143 e 17.06.2016, dove si prevede che ….”fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Pertanto, sempre tenuto conto di quanto previsto dal suddetto art. 8 dei DM, e come previsto dal citato capitolo d’oneri, nulla si specifica per l’ulteriore categoria ID P.01 prevista, in quanto tutte le altre rispettive ID Opere, classificate nella corrispondente categoria d’opera generale dai citati DM, sono di pari grado di complessità e, quindi, nessuna di loro di grado di complessità maggiore rispetto a quella prevista dal Capitolato d’Oneri.
Per il quesito di cui alla lett. d), si rimanda a quanto esplicitamente e tassativamente previsto al punto 2.2. e 2.4 del disciplinare di gara, dove sono inequivocabilmente riportate le modalità di dimostrazione dei relativi requisiti di capacità tecnica e professionale.

In relazione al terzo quesito, si conferma che, come previsto al punto II.2.8, lett. c), per la partecipazione all’appalto non è richiesta la garanzia provvisoria

In relazione al quarto quesito, si conferma che l’imposta di bollo dovrò essere assolta solo per la domanda di partecipazione, che dovrà essere unica per il concorrente che partecipa alla gara, sia in modalità mono che plurisoggettivo.

Per il quinto quesito, si è già avuto modo di chiarire, in sede di risposta ad altra richiesta di chiarimento pervenuta, che, poiché il disciplinare di gara non prevede alcuna specifica e tassativa limitazione rappresentativa per l’elemento qualitativo “A” previsto al punto 8.1, la relativa documentazione grafica richiesta, fermo restando le modalità di elaborazione previste per tale elemento, è, pertanto, lasciata all’autonomia redazionale del concorrente. Per la rappresentazione dei restanti elementi qualitativi, si rimanda a quanto esaustivamente previsto al punto 8.2 del disciplinare di gara.

In relazione al quesito n. 6, si rimanda a quanto esaurientemente previsto al punto 9 del disciplinare di gara, dove è chiaramente previsto che il “ribasso percentuale, indicato in cifre e con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola, da applicare sulla quota parte percentuale ribassabile, riportata alla lett. b) del punto II.2.3) del bando di gara”.

In relazione al quesito n. 7, si fa presente che tutti gli elaborati tecnico-amministrativi, che compongono il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento in appalto, approvato con Determinazione del Comune di San Pietro V.co n. 538 del 23.05.2024, risultano regolarmente pubblicati, e resi pubblici, negli atti di gara della presente procedura selettiva, fin dalla sua pubblicazione in piattaforma.


10/03/2025 09:29
Quesito #4
Gent.mi,
con riferimento al requisito di Capacità Tecnica e Professionale di cui al paragrafo 2.2, lett. b) del disciplinare di gara e al punto 31.3 del Capitolato d'Oneri, si chiede cortesemente conferma che, in conformità ai chiarimenti pubblicati dall'ANAC relativi all'utilizzo del bando-tipo n. 3, il divieto di frazionamento riguardi il singolo servizio di ciascuna "coppia di servizi" di punta relativi alla singola categoria e ID, che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, si chiede di confermare che i due servizi di punta possano essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento – mai da tre o più soggetti, in virtù del divieto di frazionamento – per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID.

Si chiede altresì di confermare la possibilità che il requisito del servizio di punta possa essere dimostrato anche con un solo servizio, anziché due, purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID, considerato che la dimostrazione del requisito è data dall'importo dei servizi eseguiti e non dalla loro quantità.
Ringraziamo e porgiamo distinti saluti.


13/03/2025 09:02
Risposta
In relazione al quesito posto, si significa che per la dimostrazione del requisito previsto al punto 2.2. del disciplinare di gara, si rimanda a quanto esplicitamente e tassativamente previsto in tale paragrafo, dove sono inequivocabilmente ed esaustivamente riportate le modalità di dimostrazione dei relativi requisiti di capacità tecnica e professionale.

10/03/2025 09:42
Quesito #5
Gent.mi,
in virtù del principio del favor partecipazioni che orienta verso l’applicazione estensiva dei criteri di qualificazione dell’operatore economico, con riferimento al requisito di capacità tecnica-professionale di cui al par. 2.2 del disciplinare di gara nonché del 31.3 del Capitolato d'Oneri, si chiede di confermare che la ID Opere P.03 sia idonea a soddisfare il requisito richiesto nella I.D. P.01, in considerazione del medesimo grado di complessità, dell’appartenenza alla stessa Categoria “Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità, Foreste”, nonché della mancata corrispondenza nella tabella Z-1 del D.M. n.143/2013 con le precedenti classificazioni.
Si chiede, altresì, di confermare che, per la comprova del suddetto requisito siano altresì utilizzabili anche i “Servizi di assistenza in ingegneria civile" propedeutici alla redazione del progetto definitivo.
Si ringrazia e si porgono cordiali saluti


13/03/2025 09:07
Risposta
Si è già avuto modo di rispondere in riscontro ad altro quesito pervenuto che, come previsto al punto 2.2 del disciplinare di gara, che rimanda alla declaratoria dei requisiti previsti al punto 31.3 del Capitolato d’Oneri, parte integrante degli atti di gara, risulta specificato che “Con riferimento alla categoria Idraulica per le ID Opere D.01 e D.02, ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”.

Tanto, tenuto conto di quanto previsto dall’artt. 8 dei DM 31.10.2013, n. 143 e 17.06.2016, dove si prevede che ….”fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”.

Pertanto, sempre tenuto conto di quanto previsto dal suddetto art. 8 dei DM, e come previsto dal citato capitolo d’oneri, nulla si specifica per l’ulteriore categoria ID P.01 prevista, in quanto tutte le altre rispettive ID Opere, classificate nella corrispondente categoria d’opera generale dai citati DM, sono di pari grado di complessità e, quindi, nessuna di loro di grado di complessità maggiore rispetto a quella prevista dal Capitolato d’Oneri.

Per la comprova del relativo requisito si rimanda a quanto esplicitamente e tassativamente previsto al punto 2.2. e 2.4 del disciplinare di gara, dove sono inequivocabilmente riportate le modalità di dimostrazione dei relativi requisiti di capacità tecnica e professionale.

10/03/2025 09:50
Quesito #6
Spett.le,
in conformità a quanto precisato al paragrafo 31.3 del Capitolato d'Oneri che prevede testualmente "con riferimento alla categoria Idraulica per le ID Opere D.01 e D.02, ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare" si chiede cortese conferma che il requisito nella categoria IDRAULICA I.D. Opere D.01, possa ritenersi idoneamente soddisfatto mediante l'utilizzo di servizi tecnici in I.D. Opere D.05, rientranti nella stessa categoria d'opera e con grado di complessità superiore.
Si ringrazia, distinti saluti.



13/03/2025 09:10
Risposta
Si è già avuto modo di chiarire, in sede di risposta ad altro analogo quesito, che, come previsto al punto 2.2 del disciplinare di gara, che rimanda alla declaratoria dei requisiti previsti al punto 31.3 del Capitolato d’Oneri, parte integrante degli atti di gara, risulta specificato che “Con riferimento alla categoria Idraulica per le ID Opere D.01 e D.02, ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”.

Tanto, tenuto conto di quanto previsto dall’artt. 8 dei DM 31.10.2013, n. 143 e 17.06.2016, dove si prevede che ….”fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”.



17/03/2025 13:12
Quesito #7
Gent.mi,
in riferimento alla risposta fornita al Quesito 4 del 13/03/2025, e considerato che il paragrafo 2.2 del disciplinare di gara riporta semplicemente “Per i raggruppamenti, il requisito previsto al suddetto punto b) non è frazionabile” si chiede cortesemente di chiarire che, in linea con il chiarimento al Bando tipo n. 3 ANAC (pubblicato su Anac il 19.11.2018) il quale prevede la non esigibilità della coppia di servizi da parte di un unico componente del raggruppamento, la locuzione “…non è frazionabile…” si riferisce al singolo servizio di ogni “coppia di servizi di punta” relativi alla singola ID-opera, che deve essere espletato da un unico soggetto.. Pertanto, l’espressione “… non è frazionabile…” non si riferisce alla coppia dei servizi di punta ma al singolo servizio.
Si ringrazia. Distinti saluti.


19/03/2025 07:57
Risposta
In relazione al quesito posto, si significa che, come previsto dal disciplinare di gara, in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, il requisito in argomento non può essere oggetto di frazionamento tra più soggetti. In caso di RTPè sufficiente che il relativo requisito sia posseduto per intero da un singolo componente il raggruppamento.

17/03/2025 15:41
Quesito #8
Spett.le S.A.,
in relazione ai corrispettivi posti a base di gara, si chiedono i seguenti chiarimenti:
1. mettere a disposizione degli O.E. il file "02.calcolo.corrispettivo" completo, poiché non risulta leggibile nella sua interezza (mancano tutte le voci della Progettazione di fattibilità tecnica ed economica nella categoria ID D.02, e parte delle voci di progettazione nella categoria ID P.01);
2. risultano diverse discrepanze tra le somme complessive - previste per ciascuna prestazione da affidare - riportate nel disciplinare di gara e nella tabella riepilogativa posta in appendice al file "02.calcolo.corrispettivo" (dal disciplinare di gara risulta un importo per l'esecuzione dei lavori pari ad € 124.469,95, mentre sommando le singole voci dal calcolo del corrispettivo si ha un importo complessivo pari ad € 146.919,96; la voce QbIII.10 Supporto al RUP è conteggiata due volte; la voce QbII.23 non risulta presente per la cat. ID P.01; la voce QbII.04 risulta presente solo per la cat. ID P.01). Si chiede di chiarire tale aspetto;
3. trattandosi di prestazioni che coinvolgono sia diverse attività specialistiche, sia diverse categorie d'opera, si chiede come mai non siano state previste in parcella le voci QbI.12 - QbII.17 - QbIII.06 relative all'integrazione delle prestazioni specialistiche;
4. si evidenzia, in ultimo, la mancanza delle seguenti voci in parcella: QbI.05, QbI.18, QbII.03, QbII.08. Si chiede di chiarire tale aspetto.


19/03/2025 09:26
Risposta
Il "Calcolo dei Corrispettivi" pubblicato è l'elaborato approvato dall'Ente committente e parte integrante della procedura d'appalto, riportata al punto I.2 del disciplinare di gara.

17/03/2025 16:56
Quesito #9
Spett.le S.A.,

in riferimento all'offerta economica, si chiede di confermare che il ribasso % offerto andrà applicato sul solo 35% dell'importo a base d'asta (€ 360.912,18), dunque sull'importo di € 126.319,26 così come previsto nel bando di gara, e non sull'importo previsto per le spese ed oneri accessori - pari ad € 71.970,18 - come invece previsto al par. 3 del capitolato d'oneri.


19/03/2025 08:55
Risposta
In relazione al quesito posto, si è già avuto modo di rappresentare che, come inequivocabilmente riportato al punto 9) del disciplinare di gara, il ribasso percentuale, richiesto per l’offerta economica, è da applicarsi sulla quota parte percentuale ribassabile riportata alla lett. b) del punto II.2.3) del bando di gara, pari ad € 126.319,26. Tanto, ai sensi delle nuove disposizioni introdotte dal comma 15-bis) all’art. 41 del D.Lgs. 36/23.

17/03/2025 17:01
Quesito #10
Spett.le S.A.,

con riferimento all'esecuzione di eventuali indagini geologiche, geognostiche, prove e relazioni specialistiche non ricomprese nel calcolo del corrispettivo, si chiede di confermare che per le stesse si attingerà alle somme previste nel quadro economico e non ricomprese tra le prestazioni tecniche oggetto di affidamento.


19/03/2025 09:16
Risposta
Per le attività tecnico-specialistiche oggetto d'incarico, relative a rilievi, indagini, studi accessori, specialistici e servizi integrativi, si rimanda a quanto indicato e specificato al punto 2.1. del Capitolato d'Oneri, pate integrante degli atti di gara.

18/03/2025 09:44
Quesito #11
Gent.mi
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiede quanto nel seguito riportato:

1. In relazione al criterio D.2 "Gestione del progetto con metodologia BIM" si richiede che L’O.E. dovrà dimostrare, attraverso la presentazione di almeno uno stralcio significativo di un altro intervento, di essere in grado di CONDURRE LA PROPRIA ATTIVITA' PROGETTUALE con metodi e strumenti elettronici specifici previsti dall’art.43 all. I.9 del codice dei contratti (c.d. BIM – building Information Modeling), cosi' come indicato a pag. 38 del "Capitolato D'oneri".
Tuttavia nei documenti "02 calcolo corrispettivo", "quadro economico riepilogativo" e nel disciplinare di gara, non c'è alcune traccia del compenso per condurre tale attività in fase di progettazione.

SI chiede pertanto cortesemente conferma a fronte della richiesta dell'offerta tecnica del criterio D.2, se la progettazione richiesta è da svolgere in BIM o meno.
In caso positivo si richiede l’adeguamento della parcella così come previsto dall’Allegato I.13 comma 5. “In seguito alla determinazione dell’importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l’adozione di metodologia Building Information Modeling (B.I.M.), dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell’applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull’incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.”



21/03/2025 09:50
Risposta
In relazione al quesito posto, si rappresenta che il criterio di valutazione attenzionato, individuato e prescelto dall’ente committente insieme agli altri criteri qualitativi, ivi compreso il peso da attribuire a singoli elementi stessi, come specificamente indicati negli atti di gara, è espressione dell’ampia discrezionalità attribuita dalla legge alla stazione appaltante, per meglio perseguire l’interesse pubblico cui la prestazione in appalto è preordinata a soddisfare.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della medesima prestazione professionale, si rimanda a quanto esaustivamente riportato negli atti indittivi di gara.

18/03/2025 16:58
Quesito #12
Preg. mi,
con la presente chiediamo di confermare che la relazione acustica di cui al paragrafo 31.2 del Capitolato D’Oneri, sia subappaltabile, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 4, terzo capoverso, del disciplinare di gara che prevede testualmente “Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività”. Pertanto, nonostante il professionista in acustica venga incluso nel Gruppo di Lavoro a pena di esclusione, desideriamo chiarire se la suddetta relazione possa rientrare tra le attività di consulenza specialistica subappaltabili a idoneo professionista, in conformità al disciplinare di gara.
Si ringrazia anticipatamente. Cordiali saluti


21/03/2025 10:12
Risposta
Come previsto all'art. 31.2 del Capitolato d’Oneri, il concorrente dovrà possedere, a pena di esclusione, i relativi requisiti richiamati al predetto paragrafo, fra i quali anche per la relazione acustica.

Per le prestazioni che si intendono subappaltare, si rimanda a quanto specificatamente previsto al punto 4 del disciplinare di gara, dove sono individuate sia le prestazioni che le attività subappaltabili.



18/03/2025 20:40
Quesito #13
Spett.le S.A.,

in riferimento alla prestazione "relazione acustica", si chiede se la stessa sia subappaltabile, atteso che nel disciplinare di gara al capitolo "4. SUBAPPALTO" si recita: "Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico ed altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze".


21/03/2025 10:14
Risposta
Si è già avuto modo di significare sull'argomento, che, come previsto all'art. 31.2 del Capitolato d’Oneri, il concorrente dovrà possedere, a pena di esclusione, i relativi requisiti richiamati al predetto paragrafo, fra i quali anche per la relazione acustica.

Per le prestazioni che si intendono subappaltare, si rimanda a quanto specificatamente previsto al punto 4 del disciplinare di gara, dove sono individuate sia le prestazioni che le attività subappaltabili.

18/03/2025 20:43
Quesito #14
Spett.le S.A.,

in relazione al sub criterio D.2, si chiede se al fine di dimostrare di essere in grado di condurre la propria attività progettuale con metodi e strumenti elettronici specifici previsti dall'art. 43 all. I.9 del codice dei contratti (c.d. BIM) sia sufficiente la presentazione di certificato di regolare esecuzione di un servizio eseguito in BIM.


21/03/2025 10:24
Risposta
Per la rappresentazione del relativo elemento qualitativo, il concorrente dovrà attenersi a quanto specificatamente richiesto per la dimostrazione dello stesso, ovvero mediante la "presentazione di almeno uno stralcio significativo di altro intervento ...", in quanto solo con tale raffigurazione potrà essere provato esaustivamente il relativo elemento.

20/03/2025 12:28
Quesito #15
Con la presente si chiede se la figura dell'archeologo e del responsabile della relazione acustica, trattandosi di figure specialistiche, possano essere inserite in organigramma come consulenti esterni oppure se debbano essere inseriti nell'RTP come mandanti.


21/03/2025 10:38
Risposta
Come previsto al punto 2) del disciplinare di gara, dove sono specificati i requisiti d'ordine speciale e i mezzi di prova richiesti per la partecipazione all'appalto, si rimanda a quanto tassativamente richiesto per i requisiti del gruppo di lavoro, dove è esplitamente previsto che tale gruppo dovrà essere composto dalle figure professionali in possesso dei relativi requisiti di idoneità, come nel dettaglo indicati all'art. 30 e 31 del Capitolato d'Oneri.

21/03/2025 10:54
Quesito #16
Buongiorno,
in riferimento alla risposta al chiarimento n.11, è corretto affermare che la progettazione per l'incarico in oggetto non è da svolgere con l'adozione di metodologia Building Information Modeling (B.I.M.),?


25/03/2025 16:42
Risposta
Si è già avuto modo di rappresentare sull'argomento che, per quanto riguarda le modalità di svolgimento della prestazione professionale in appalto, si rimanda a quanto esaustivamente riportato negli atti indittivi di gara.


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