Aggiudicazione definitiva

Gara #537

Affidamento del servizio di "Gestione dei Servizi educativi per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità grave e sensoriale" - a.s. 2024/2025 - periodo 07.01/30.06.2025

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Informazioni appalto

05/08/2024
Aperta
Servizi
€ 1.749.234,21
Prete Fernanda
Provincia di Brindisi

Categorie merceologiche

853112 - Servizi di assistenza sociale per disabili

Lotti

Aggiudicazione definitiva
1
B2ACFE6696
I59I24000730003
Qualità prezzo
Affidamento del servizio di Gestione dei servizi educativi per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità grave e sensoriale

Gestione dei servizi educativi per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità grave e sensoriale - a.s. 2024/2025, periodo 07.01/30.06.2025

€ 216.327,01
€ 1.530.907,20
€ 2.000,00
€ 1.887.514,20
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1031 DEL 13/12/2024
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
02079350274 SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE - SOCIOCULTURALE S.C.S.
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

D.D. 587
25/07/2024
Cognome Nome Ruolo
Prete Fernanda RUP
Cotardo Marina segretario verbalizzante

Commissione valutatrice

D.D. 779
08/10/2024
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528.96 kB
Cognome Nome Ruolo
Rella Maurizio Presidente
Settembrini Luigi Componente
Prete Fernanda Componente

Scadenze

05/09/2024 14:00
12/09/2024 10:30
12/09/2024 13:00

Allegati

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Comunicazione di ammissione
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17/12/2024 13:45
402.71 kB

Chiarimenti

08/08/2024 10:45
Quesito #1
Si chiede la pubblicazione dell'elenco del personale in servizio, con l'indicazione delle qualifiche, ore contrattuali, livelli e scatti di anzianità distinti per ciascuna unità lavorativaCordiali saluti
08/08/2024 13:20
Risposta
Gent.mi,quanto richiesto è già in pubblicazione in calce al Capitolato Speciale d'Appalto.Cordiali salutiil RUP
19/08/2024 12:31
Quesito #2
Buongiorno,in riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale (punto 6.3 pagina 16 del disciplinare di gara),si chiede, per soddisfare lo stesso, quali servizi rientrano da regolamento regionale nei servizi analoghi.In attesa di un riscontro, cordiali saluti.
21/08/2024 14:20
Risposta
Gentilissimi,si richiama l’attenzione sulla descrizione dei servizi contenuta nelle allegate linee guida, tra l’altro già pubblicate sul sito istituzionale della Provincia e contenete l’allegato A, descrittivo dei servizi da erogare e, quindi, oggetto di verifica con riferimento al requisito della capacità tecnica e professionale: “servizi analoghi”Si allegano le linee guida
linee-guida.pdf
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21/08/2024 14:20
1.20 MB
22/08/2024 17:48
Quesito #3
Si chiede conferma che alla garanzia provvisoria possano essere applicate tutte le seguenti riduzioni previste dall’art. 106, comma 8 del d. lgs. n. 36/2023:Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000Riduzione del 10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del codiceRiduzione del 20% per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13 (SA 8000, UNI EN ISO 14001, UNI/PdR 125).
26/08/2024 09:50
Risposta
Si conferma quanto richiesto, come da Disciplinare di gara, punto 10
27/08/2024 09:51
Quesito #4
Spettabile Stazione Appaltante,Si chiede di confermare che il requisito di cui a pagina 14 del Disciplinare di gara “gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco”, è da considerarsi refuso in quanto ai sensi dell’art.1, comma 52, della legge n.190 del 2012, l’obbligo di iscrizione alla White List è previsto per le imprese che operano nei settori a più alto rischio di infiltrazione mafiosa, ovvero:- Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti- Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume- Noli a freddo di macchinari- Fornitura di ferro lavorato- Noli a caldo- Autotrasporto per conto terzi- Guardiania ai cantieri- Servizi funerari e cimiteriali- Ristorazione, gestione delle mense e catering- Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e trasfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
03/09/2024 12:35
Risposta
L’iscrizione o la richiesta di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list), istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, è strumento di efficace valutazione dell’affidabilità del concorrente sotto il profilo della non condizionalità dell’attività economica privata da parte della criminalità organizzata.Il comma 53 dell’art. 1 della L. 190/2012, indica le attività per cui la S.A. è obbligata ad acquisire detta certificazione;ciò non esclude la facoltà dell’Ente appaltante di richiedere tale requisito a tutti gli offerenti nell’ambito delle prescrizioni della lex specialis del procedimento di gara, in quanto trattasi di requisito generale riferito alla moralità professionale dell’impresa.
28/08/2024 08:46
Quesito #5
Per rispondere al criterio di valutazione B.1. all’art. 15.2. del Disciplinare, dovendo allegare i curricula delle figure impiegate, si chiede conferma che la dicitura “già in servizio” al punto 2) dell’art.B.7. del Capitolato si riferisca agli educatori/operatori già in servizio presso ciascun concorrente, così da garantire pari opportunità di partecipazione alla procedura di gara. Sempre in riferimento all’art. 15.2 del Capitolato, punto 1), si chiede conferma che la dicitura “nuovi contrattualizzati” si riferisca a educatori non ancora assunti dal concorrente, ma che sono stati selezionati e hanno dato la disponibilità a usare il proprio curriculum vitae.
03/09/2024 12:37
Risposta
Il criterio di valutazione B.1. all’art. 15.2. del Disciplinare si riferisce solo ed esclusivamente alla struttura organizzativa di project management (coordinamento tecnico, monitoraggio e gestione dell’appalto, supervisori, figure specializzate eventuali ec.ec.).L’art. B.7 del C.S.A. si riferisce alle figure professionali degli educatori per l’assistenza specialistica/ sensoriale e degli Oss. L’esperienza maturata dalle suddette figure professionali (educatori, assistenti alla comunicazione, Oss), deve intendersi già maturata nel campo per aver già prestato analogo servizio nei pregressi anni scolastici, collaborando anche direttamente con l’Ente Provincia, in quanto è fatto obbligo all’aggiudicatario di applicare quanto previsto dall’Art. B.6, ultimo comma del C.S.A.. Per tali figure non necessita allegare curriculum.
02/09/2024 14:46
Quesito #6
In riferimento al criterio di valutazione C.3. all’art. 15.2. del Disciplinare, “Proposta migliorativa sulla formazione in termini di offerta migliorativa rispetto al minimo richiesto nel Capitolato”, si chiede di chiarire quale sia il minimo richiesto nel Capitolato e se si intenda un minimo di ore da erogare al netto della formazione obbligatoria prevista dal D.L 81/2008, non essendoci riferimenti in tal senso negli atti di gara.”
03/09/2024 12:39
Risposta
In riferimento al criterio di valutazione C.3. all’art. 15.2. del Disciplinare il minimo richiesto deve intendersi quale formazione obbligatoria per legge. Le offerte migliorative sono valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio.
04/09/2024 10:24
Quesito #7
Procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per l’affidamento del Servizio di “Gestione dei Servizi educativi per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità grave e sensoriale” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, art. 108, c. 2, D.Lgs. 36/2023 - CIG: B2ACFE6696 - CUP: I59I24000730003 – DIFFIDA.La scrivente è un operatore economico specializzato nell’erogazione di servizi socio-educativi, interessato alla partecipazione alla gara in oggetto.Tuttavia, il disciplinare di gara è illegittimo nella parte in cui richiede all’art. 5, quale requisito di partecipazione, che “Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco”.Tale requisito è illegittimo, in quanto il servizio oggetto di gara non rientra nei settori sensibili individuati dal comma 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012.Secondo la suddetta norma, l’iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa è richiesta per le imprese che svolgono attività di:“c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;e) noli a freddo di macchinari;f) fornitura di ferro lavorato;g) noli a caldo;h) autotrasporti per conto di terzi;i) guardiania dei cantieri;i-bis) servizi funerari e cimiteriali;i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti”.La norma, comportando -secondo la dominante giurisprudenza- la configurazione di una speciale causa di esclusione, applicabile anche in mancanza di una specifica menzione nella lex specialis di gara e non contrastante col principio di tassatività delle cause di esclusione, “impone comunque una interpretazione legata allo stretto significato letterale della prescrizione” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 18/1/2024, n. 606; ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 30/9/2022, n. 8432).È di tutta evidenza che i servizi oggetto di gara non rientrino nel tassativo elenco.La richiesta del suddetto requisito, dunque, si pone in violazione della normativa antimafia, oltre che dell’art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, nella parte in cui impone il principio di tassatività delle clausole di esclusione: “2. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte”.Sul punto va richiamata anche la sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 21/02/2023, n. 526, che ha rimarcato come “...le attività imprenditoriali iscrivibili nell’elenco della Prefettura sono quelle espressamente individuate nell’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, come modificato dall’art. 4 bis del D.L. 8.4.2020 n. 23 (convertito in legge n. 40 del 5.6.2020) (T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 19 dicembre 2020, n.484) e che tale elenco deve intendersi tassativo e di stretta interpretazione (TA.R. Campania, Napoli, sez. I, 23 marzo 2016, n. 1511). Al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate, la verifica dell’insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa va attuata mediante gli strumenti delle informative e delle comunicazioni antimafia ex D.lgs. n. 159 del 2011. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del codice dei contratti, nulla è la clausola che preveda prescrizioni, a pena di esclusione, diverse da quelle previste dal codice stesso o dalla legge (...)”.Peraltro, sussiste una materiale ed oggettiva impossibilità di iscrizione alla white list per attività imprenditoriali non previste dalla norma.Si allega a tal fine il modulo di iscrizione presente sul sito della Prefettura di Bari (consultabile direttamente dal sito https://www.prefettura.it/bari/download.php?f=Spages&s=download.php&id_sito=1176&file=L0ZJTEVTL0FsbGVnYXRpUGFnLzExNzYvTW9kLl9CXy1fZG9tYW5kYV9wZXJfaXNjcml6aW9uZV9zb2NpZXRhLmRvYw==&&coming=Y29udGVudXRpL1doaXRlX2xpc3RfZWxlbmNvX2ltcHJlc2VfaXNjcml0dGUtNjU4NzcuaHRt ) che richiede obbligatoriamente, ai fini della presentazione della domanda di iscrizione, lo svolgimento di una delle tassative attività sopra elencate.Società che, come l’istante, non svolgono nessuna delle suddette attività, non possono materialmente procedere all’iscrizione.Palese è, dunque, l’illegittimità del requisito previsto nel disciplinare di gara.* * *Alla luce di quanto esposto, ai sensi dell’art. 92 (Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte) del D.Lgs. n. 36/2023, si chiede la modifica degli atti di gara e la proroga del termine di presentazione delle offerte.Come noto, difatti, il comma 2 della suddetta norma sancisce che i termini di partecipazione siano “prorogati in misura adeguata e proporzionale:b) se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara”.La palese criticità sopra evidenziata impone la modifica sostanziale della lex specialis, posto che incide sui requisiti di partecipazione.Sul punto, si richiama la delibera A.N.A.C. n. 8 del 9/1/2018 e la giurisprudenza, che, nella vigenza del precedente Codice, ma con principi certamente applicabili anche al D.Lgs. n. 36/2023, ha affermato che “Laddove i chiarimenti forniti dall’amministrazione comportino una modifica sostanziale di una disposizione di gara (e non una mera rettifica formale) occorre seguire il medesimo procedimento della sua adozione, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto il profilo procedimentale. In tal caso, l’amministrazione è quindi tenuta a pubblicare una rettifica dell’atto di gara oggetto del chiarimento e a prorogare i termini di presentazione delle offerte (Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2015, n.4441; deliberazione ANAC n. 346 del 5 aprile 2018)” (in termini, ex multis, anche T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. I, 12/10/2018, n. 940; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 13/3/2017, n. 1445; T.A.R. Puglia, Sede di Lecce, n. 1351/2017).Pertanto, con la presente lo scrivente operatore economico diffida Codesta S.A.:a) a modificare in autotutela la lex specialis di gara ripristinando la legittimità violata;b) a pubblicare le modifiche apportate alla lex specialis secondo le stesse modalità di pubblicazione del bando e del disciplinare di gara;c) a prorogare conseguentemente i termini per la presentazione delle offerte.Con espresso avvertimento che, in caso contrario, si adiranno le competenti Autorità per la tutela degli interessi della scrivente Società.Distinti saluti.
05/09/2024 09:01
Risposta
In merito al chiarimento-diffida pervenuto, rilevato dai siti di alcune prefetture il vincolo alla possibilità di presentare richiesta di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa riservata esclusivamente alle imprese che svolgono le attività di cui all’art. 1, c. 53, della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii., al fine di consentire la massima partecipazione alla gara, si precisa che:quanto previsto all’Art. 5 del Disciplinare di gara, relativo ai “ Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione” – nella sezione “altre cause di esclusione”, secondo comma, che recita testualmente “ Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.” deve intendersi CASSATO.Il presente chiarimento determina certamente la modifica di un atto di gara che produce, di fatto, una semplificazione della procedura a favore dell’O.E. interessato alla partecipazione; pertanto non si ritiene di accogliere la richiesta di proroga dei termini per la presentazione dell’offerta in quanto prevale l’interesse a concludere nei termini la procedura.
05/09/2024 08:47
Quesito #8
Gent.mi, la presente per chiedere delucidazioni in merito alle Altre cause di esclusionepreviste dal Disciplinare di gara, in particolare nella parte in cui è specificato:“Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco”.Dal portale della Prefettura di Brindisi è ben chiaro che la richiesta di iscrizione, nell'elenco della white list, può essere presentata solo per i sottoelencati settori di attività individuati dall'art. 1, comma 53, della L. 6 novembre 2012, n.190, così come modificato dal Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. "Decreto Liquidità") convertito, con modificazioni, nella Legge 5 giugno 2020, n. 40 (G.U. Serie Generale n. 143 del 06.06.2020): Le lettere a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi e b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi.La Prefettura di Brindisi, contattata telefonicamente, ha confermato che l’ iscrizione in detta lista non è consentita alla cooperative sociali, pertanto, trattasi sicuramente di un refuso e per tale motivo sarebbe opportuno che la Stazione Appaltante lo precisasse.In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
05/09/2024 09:53
Risposta
Vedasi risposta a precedente chiarimento
05/09/2024 11:26
Quesito #9
- Quale ditta gestisce attualmente il servizio? Da quanto tempo?- Si richiede se l’importo di € 2.000,00 previsto per gli oneri da interferenze, sia incluso nell’importo orario a base d’asta- Si rileva una differenza tra l’importo orario a base d’asta che deriva da costo orario a base d’asta per il numero di ore e così calcolatoA: ORE EDUCATORE 61236 * COSTO ORARIO A BASE DI GARA € 25.19 € = 1.542.534,84 €B: ORE OSS 7560 * COSTO ORARIO A BASE DI GARA € 23.78 = € 179.776,80C: ORE SEGRETARIATO SOCIALE 900 * COSTO ORARIO A BASE DI GARA € 25.19 = € 22.671,00A + B + C = € 1.744.982,64l’importo totale a base d’asta previsto in tabella a pag. 9 del disciplinare (€1.747.234,21)A disposizione porgiamoDistinti Saluti
05/09/2024 14:01
Risposta
La Ditta che attualmente gestisce Servizi educativi per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità grave e sensoriale è la Cooperativa sociale Onlus Socio Culturale.La suddetta si è aggiudicata la gara, da ultimo, espletata nel 2021.L’importo di € 2.000,00= previsto per gli oneri da interferenze non è incluso nell’importo a base d’asta, bensì è incluso nel valore stimato dell’appalto (cfr.Art. A. 3 - VALORE DELL'APPALTO del CSA).Il calcolo effettuato dall’operatore nella richiesta di chiarimenti è erroneo. Il numero delle ore previste per le diverse figure professionali, indicato negli atti di gara, non va moltiplicato per l’importo posto a base di gara; gli importi per la prestazione oraria indicati distintamente negli atti di gara sono stati moltiplicati per il numero delle ore stimate all’atto della gara (indicato e soggetto a variazione nel corso della gestione del servizio in base all’eventuale variazione del numero di utenti ammessi dal servizio provinciale). Questo determina il costo della manodopera. Il costo della manodopera è stato maggiorato di una percentuale per utile d’impresa e spese generali, determinandosi l’importo presumibile del contratto, al netto dell’IVA che resta a carico della stazione appaltante.L’importo a base d’asta è comprensivo di qualunque costo sopportato dalla Ditta per l’erogazione del servizio (prestazioni frontali e non frontali, segreteria ecc. ecc.), come riportato negli atti di gara.

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