Aggiudicazione definitiva
Comune di San Pancrazio Salentino
Visualizza partecipanti
COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
- Provincia di Brindisi -
Prot. 9152
In merito alla richiesta di chiarimenti sul quesito inviato, lo scrivente risponde:
Punto 1) I contratti applicati dall'attuale gestore sono quelli relativi al CCNL delle Cooperative Sociali;
Punto 2) l'assunzione del personale attualmente in servizio, sarà armonizzata e resa compatibile con l'organizzazione della ditta appaltatrice. Per tali motivi, quindi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione Comunale, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e anche per assicurare una continuità educativa, ha stabilito in carico all'operatore economico aggiudicatario, l'obbligo di assumere il personale attualmente in servizio.
Per quanto attiene il possesso dei titoli di studio del personale dell’Asilo Nido,lLa dotazione organica è la presente con i relativi titoli di studio:
n.1 Coordinatrice con Laurea
n.2 Educatori con Laurea
n. 1 Educatori con diploma ed esperienza documentata
n.1 Educatore con diploma ed esperienza documentata e conseguimento di laurea in corso.
San Pancrazio Salentino, 30 agosto 2017
Il Dirigente del Settore Socio Educativo
Cosimo Puricella
COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
- Provincia di Brindisi -
Prot. 9152
In merito alla richiesta di chiarimenti sul quesito inviato, lo scrivente risponde:
Punto 1) I contratti applicati dall'attuale gestore sono quelli relativi al CCNL delle Cooperative Sociali;
Punto 2) l'assunzione del personale attualmente in servizio, sarà armonizzata e resa compatibile con l'organizzazione della ditta appaltatrice. Per tali motivi, quindi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione Comunale, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e anche per assicurare una continuità educativa, ha stabilito in carico all'operatore economico aggiudicatario, l'obbligo di assumere il personale attualmente in servizio.
Per quanto attiene il possesso dei titoli di studio del personale dell’Asilo Nido,lLa dotazione organica è la presente con i relativi titoli di studio:
n.1 Coordinatrice con Laurea
n.2 Educatori con Laurea
n. 1 Educatori con diploma ed esperienza documentata
n.1 Educatore con diploma ed esperienza documentata e conseguimento di laurea in corso.
San Pancrazio Salentino, 30 agosto 2017
Il Dirigente del Settore Socio Educativo
Cosimo Puricella
Gara #69
Affidamento in concessione del servizio di Asilo Nido Comunale (Micro Nido) per gli anni educativi 2017, 2017/2018 e 2018/2019 del Comune di San Pancrazio Salentino (BR)Informazioni appalto
31/07/2017
Aperta
Servizi
€ 282.000,00
Categorie merceologiche
55512
-
Servizi di gestione mensa
8011
-
Servizi di istruzione prescolastica
Lotti
Aggiudicazione definitiva
1
68170485F8
Qualità prezzo
Affidamento in concessione del servizio di Asilo Nido Comunale (Micro Nido) per gli anni educativi 2017, 2017/2018 e 2018/2019 del Comune di San Pancrazio Salentino (BR)
Affidamento in concessione del servizio di Asilo Nido Comunale (Micro Nido) per gli anni educativi 2017, 2017/2018 e 2018/2019 del Comune di San Pancrazio Salentino (BR)
€ 282.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
00729390740 | COOPERATIVA SOCIALE CRESCIAMO INSIEME |
Seggio di gara
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
FANTINI | FLORO | PRESIDENTE |
MANCARELLA | MICHELE | COMPONENTE |
CALIOLO | FABRIZIO | COMPONENTE-SEGRETARIO |
Scadenze
29/08/2017 12:00
04/09/2017 12:00
14/09/2017 10:00
Avvisi
Allegati
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verbale-2-asilo-san-pancrazio.pdf SHA-256: 0304f669e7417233c855cbda5d00a4093d9fbc0e92e6fa22a4014bb1c282b57c 06/10/2023 13:43 |
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verbale-3-asilo-san-pancrazio.pdf SHA-256: d82d657134ec960c8096993eeadba4eb622ba8a8caacdd763f61c5739096ca6a 06/10/2023 13:43 |
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1-verbale-1-asilo-san-pancrazio.pdf SHA-256: 71dae6551a90e4a3849ae886d2ae6c74de24d726a6294ac445bcc10cd3b47aae 06/10/2023 13:43 |
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131.54 kB | |
2-determina-proposta-di-aggiudicazione.pdf SHA-256: 9e00d247a608fa978fd92b2d9c081ddca052b19440d8a3cd48a51295166b8de9 06/10/2023 13:43 |
292.02 kB | |
2-relata-di-pubblicazione.pdf SHA-256: aba5cc2db369b5c00619d789e381e73f39ce31cde67ddd23649774ee5093c218 06/10/2023 13:43 |
134.74 kB | |
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123.27 kB | |
2-verbale-4-asilo-san-pancrazio.pdf SHA-256: eeb0a9c063ee50ead62e8dc6f1542859393fc242239a12579b1e81e0bb718669 06/10/2023 13:43 |
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sysadm-01-04070917.pdf SHA-256: 4300ed95c4e6310162b6e0445a3177123376f334e422c333fa860fc35e4780aa 06/10/2023 13:43 |
270.38 kB |
Chiarimenti
13/08/2017 23:53
Quesito #1
Si chiede di poter effettuare il sopralluogo necessario alla partecipazione della gara in oggetto, si resta in attesa di conoscere l'ora e la data utili per effettuare lo stesso.
Cordialità.
Cordialità.
17/08/2017 08:29
Risposta
Per effettuare il sopralluogo occorre prendere appuntamento direttamente con il Comune di San Pancrazio S.no chiedendo del Dott. Puricella
15/08/2017 14:05
Quesito #2
In merito alla Capacità Economica Finanziaria la scrivente è impossibilitata nella presentazione di n. 2 referenze bancarie in quanto opera con un unico istituto bancario (del quale è possibile comunque allegare le idonee referenze), nel caso specifico il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, così come disciplinata dall'Allegato XVII-mezzi di prova dei criteri di selezione- può essere provata tramite:
"a)idonee referenze bancarie(n.2 come richiesto dal bando di gara) o,se del caso comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;"?
In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.
"a)idonee referenze bancarie(n.2 come richiesto dal bando di gara) o,se del caso comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;"?
In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.
17/08/2017 08:46
Risposta
Il caso specifico dovrà essere regolato tramite le indicazioni previste nel bando e cioè:
"Se il concorrente non è in grado, per giustificati
motivi di dichiarare in sede di gara, ivi compreso
quello concernente la costituzione o l’inizio dell’
attività da meno di tre anni, di presentare le
referenze richieste, potrà provare la propria capac
ità economica e finanziaria mediante
dichiarazione del fatturato specifico relativo a co
ntratti per servizi analoghi a quello oggetto di ga
ra
realizzato negli ultimi tre esercizi (2014-2015-201
6) di importo, singolarmente, non inferiore al
valore della concessione."
La possibilità prevista dall'allegato XVII "o,se del caso comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali" non è stata prevista nel bando di gara
"Se il concorrente non è in grado, per giustificati
motivi di dichiarare in sede di gara, ivi compreso
quello concernente la costituzione o l’inizio dell’
attività da meno di tre anni, di presentare le
referenze richieste, potrà provare la propria capac
ità economica e finanziaria mediante
dichiarazione del fatturato specifico relativo a co
ntratti per servizi analoghi a quello oggetto di ga
ra
realizzato negli ultimi tre esercizi (2014-2015-201
6) di importo, singolarmente, non inferiore al
valore della concessione."
La possibilità prevista dall'allegato XVII "o,se del caso comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali" non è stata prevista nel bando di gara
28/08/2017 08:18
Quesito #3
Buongiorno necessitiamo di alcuni chiarimenti al fine di formulare al meglio l'offerta tecnica:
domanda 1: al punto 4.1.1 lettera C, del disciplinare di gara, è espresso che l'offerta tecnica può essere composta da più relazioni, si chiede chiarimento rispetto al numero consentito delle pagine delle relazioni, la relazione o le relazioni in tutto devono essere composte da 20 facciate oppure ogni singola relazione può raggiungere al massimo 20 facciate? Allegati, strumenti operativi e di verifica possono essere allegate in un file separato? per quest'ultimo esiste un limite di pagine?
domanda 2: nella formulazione dell'offerta tecnica viene attribuito un punteggio lineare al "POTENZIAMENTO DELLE ORE SETTIMANALI DELLA FIGURA DEL COORDINATORE" , qual'è il monte ore settimanale base da cui si parte per stabilire il potenziamento?
Distinti Saluti
domanda 1: al punto 4.1.1 lettera C, del disciplinare di gara, è espresso che l'offerta tecnica può essere composta da più relazioni, si chiede chiarimento rispetto al numero consentito delle pagine delle relazioni, la relazione o le relazioni in tutto devono essere composte da 20 facciate oppure ogni singola relazione può raggiungere al massimo 20 facciate? Allegati, strumenti operativi e di verifica possono essere allegate in un file separato? per quest'ultimo esiste un limite di pagine?
domanda 2: nella formulazione dell'offerta tecnica viene attribuito un punteggio lineare al "POTENZIAMENTO DELLE ORE SETTIMANALI DELLA FIGURA DEL COORDINATORE" , qual'è il monte ore settimanale base da cui si parte per stabilire il potenziamento?
Distinti Saluti
30/08/2017 11:57
Risposta
risposta 1: la relazione o le relazioni devono essere complessivamente composte da 20 facciate come chiaramente indicato nel disciplinare di gara. Dal numero di facciate sono escluse copertine, sommari e certificazioni. Ulteriori allegati di cui si chiede, dovranno sempre rientrare nel computo delle 20 facciate.
risposta 2: il monte ore settimanale da cui si parte è di 12 ore.
risposta 2: il monte ore settimanale da cui si parte è di 12 ore.
22/08/2017 09:00
Quesito #4
Buongiorno necessitiamo di alcuni chiarimenti al fine di formulare al meglio l'offerta tecnica:
domanda 1: al punto 4.1.1 lettera C, del disciplinare di gara, è espresso che l'offerta tecnica può essere composta da più relazioni, si chiede chiarimento rispetto al numero consentito delle pagine delle relazioni, la relazione o le relazioni in tutto devono essere composte da 20 facciate oppure ogni singola relazione può raggiungere al massimo 20 facciate?
domanda 2: nella formulazione dell'offerta tecnica viene attribuito un punteggio lineare al "POTENZIAMENTO DELLE ORE SETTIMANALI DELLA FIGURA DEL COORDINATORE" , qual'è il monte ore settimanale base da cui si parte per stabilire il potenziamento?
domanda 1: al punto 4.1.1 lettera C, del disciplinare di gara, è espresso che l'offerta tecnica può essere composta da più relazioni, si chiede chiarimento rispetto al numero consentito delle pagine delle relazioni, la relazione o le relazioni in tutto devono essere composte da 20 facciate oppure ogni singola relazione può raggiungere al massimo 20 facciate?
domanda 2: nella formulazione dell'offerta tecnica viene attribuito un punteggio lineare al "POTENZIAMENTO DELLE ORE SETTIMANALI DELLA FIGURA DEL COORDINATORE" , qual'è il monte ore settimanale base da cui si parte per stabilire il potenziamento?
30/08/2017 11:58
Risposta
risposta 1: la relazione o le relazioni devono essere complessivamente composte da 20 facciate come chiaramente indicato nel disciplinare di gara. Dal numero di facciate sono escluse copertine, sommari e certificazioni. Ulteriori allegati di cui si chiede, dovranno sempre rientrare nel computo delle 20 facciate.
risposta 2: il monte ore settimanale da cui si parte è di 12 ore.
risposta 2: il monte ore settimanale da cui si parte è di 12 ore.
13/08/2017 22:42
Quesito #5
Si chiedono informazioni in merito ai seguenti quesiti:
1.Per quanto attiene il personale attualmente impiegato si chiede di conoscere il CCNL applicato dall'attuale gestore.
2.In merito alla clausola sociale L’art. 1665 cod.civ. stabilisce che “L’appalto è il contratto col quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Come ben può vedersi, quindi, la nozione civilistica dell’appalto mal si concilia con la “clausola sociale” del Codice appalti, che costringerebbe l’appaltatore ad assumere il personale del precedente affidatario, rinunciando tanto alla fornitura di “mezzi propri” quanto alla loro organizzazione in autonomia.
In altri termini l’applicazione della clausola sociale incide fortemente sulla facoltà organizzativa dell’appaltatore, che al contrario dovrebbe esser libero di scegliere le migliori modalità per l’esecuzione dell’appalto, autonomia che rappresenta l’estrinsecazione della libertà di iniziativa economica costituzionalmente tutelata (art. 41).
* * *
E’ in questo complesso quadro normativo – che coinvolge il diritto civile, la materia lavoristica ed il diritto penale – che si inserisce la giurisprudenza amministrativa sul passaggio della manodopera negli appalti di lavori e servizi nonché, ad oggi, la “clausola sociale” per la prima volta normativamente prevista dall’art. 50 del nuovo Codice appalti.
Ed, in questo variegato contesto, una sentenza del TAR Firenze si rileva molto interessante in quanto assume una posizione ben precisa su molti degli aspetti problematici che occupano questa materia.
Nel caso di specie una società aveva impugnato il bando per l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento della Regione Toscana, lamentando l’inserimento di una clausola sociale che comportava l’obbligo, in capo all’aggiudicataria, di dover assumere l’interno personale del precedente affidatario già in forza presso la P.A. appaltante.
Si doleva la ricorrente della lesione della propria libertà di iniziativa economica chiarendo che, in nessun caso, la nuova disciplina dell’art. 50 del Codice appalti poteva costringere l’aggiudicatario al riassorbimento dell’intero personale uscente.
Il Tar Firenze prende spunto da questa vicenda per chiarire quale debba essere la corretta interpretazione della clausola in esame:
a) la “clausola sociale” deve necessariamente conformarsi ai principi nazionali e comunitari di libera iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, altrimenti scoraggiando la partecipazione alle pubbliche gare e limitando illegittimamente la platea dei partecipanti;
b) di conseguenza l'assunzione dei lavoratori dell'appaltatore uscente può essere richiesta in una normativa di gara ma deve obbligatoriamente venire armonizzata e resa compatibile con l'organizzazione del vincitore, non potendo diversamente disporre di alcun obbligo generalizzato d’assunzione.
Declinando quindi correttamente queste previsioni il TAR toscano (N. 00231/2017 REG.PROV.COLL. N. 01598/2016 REG.RIC.)
giunge a stabilire che la stazione appaltante ben può prevedere una “priorità” d’assunzione del personale uscente, ma senza imporre l’applicazione di una clausola sociale “di tenore forte”, in quanto lo stesso art. 50 del D.Lgs.n. 50/2016 mira a “promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato” e non certo ad imporla.
In conclusione, quindi, la “stabilità occupazionale deve essere promossa e non rigidamente imposta [.] così da escludere un rigido obbligo” d’assunzione in capo al nuovo aggiudicatario.
Nel merito della presente gara d'appalto, il micronido che verrà concesso in gestione è dimensionato per n.20 posti minori massimo.Si espongono dunque le seguenti doglianze rispetto alle quali si resta in attesa di chiarimenti; Le nuove stringenti interpretazioni dell'art. 46 prevede che le educatrici siano ritenute tali solo in presenza di determinati titoli,tutti universitari o in presenza di diploma con esperienza triennale documentata ANTE 2007, da quello che si evince dal prospetto del personale allegato, nessun dipendente è inquadrato come educatore se non la coordinatrice e questo appare in violazione dell'art.53 dunque si chiede di chiarire i titoli di studio del personale in servizio e soprattutto le qualifiche.
Inoltre lo stesso art. 53 prevede che il rapporto educatore/minore sia:
1 educatore ogni 5 lattanti;
1 educatore ogni 8 semidivezzi;
1 educatore ogni 10 divezzi.
Prendendo visione della lista dei minori ammessi per l'anno educativo 2017/2018 sul sito del comune di San pancrazio salentino gli ammessi sono 6 divezzi e 14 semidivezzi, dunque sarebbero necessari 3 educatori di cui uno potrebbe svolgere anche la funzione di coordinatrice se dotata di titolo universitario idoneo.In caso di esubero e in caso di mancanza dei titoli idoneo quale sarebbe l'applicazione più idonea della clausola sociale dal "tenore forte" di cui si è ampliamento parlato?
in attesa di vostro riscontro si porgono cordiali saluti.
1.Per quanto attiene il personale attualmente impiegato si chiede di conoscere il CCNL applicato dall'attuale gestore.
2.In merito alla clausola sociale L’art. 1665 cod.civ. stabilisce che “L’appalto è il contratto col quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Come ben può vedersi, quindi, la nozione civilistica dell’appalto mal si concilia con la “clausola sociale” del Codice appalti, che costringerebbe l’appaltatore ad assumere il personale del precedente affidatario, rinunciando tanto alla fornitura di “mezzi propri” quanto alla loro organizzazione in autonomia.
In altri termini l’applicazione della clausola sociale incide fortemente sulla facoltà organizzativa dell’appaltatore, che al contrario dovrebbe esser libero di scegliere le migliori modalità per l’esecuzione dell’appalto, autonomia che rappresenta l’estrinsecazione della libertà di iniziativa economica costituzionalmente tutelata (art. 41).
* * *
E’ in questo complesso quadro normativo – che coinvolge il diritto civile, la materia lavoristica ed il diritto penale – che si inserisce la giurisprudenza amministrativa sul passaggio della manodopera negli appalti di lavori e servizi nonché, ad oggi, la “clausola sociale” per la prima volta normativamente prevista dall’art. 50 del nuovo Codice appalti.
Ed, in questo variegato contesto, una sentenza del TAR Firenze si rileva molto interessante in quanto assume una posizione ben precisa su molti degli aspetti problematici che occupano questa materia.
Nel caso di specie una società aveva impugnato il bando per l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento della Regione Toscana, lamentando l’inserimento di una clausola sociale che comportava l’obbligo, in capo all’aggiudicataria, di dover assumere l’interno personale del precedente affidatario già in forza presso la P.A. appaltante.
Si doleva la ricorrente della lesione della propria libertà di iniziativa economica chiarendo che, in nessun caso, la nuova disciplina dell’art. 50 del Codice appalti poteva costringere l’aggiudicatario al riassorbimento dell’intero personale uscente.
Il Tar Firenze prende spunto da questa vicenda per chiarire quale debba essere la corretta interpretazione della clausola in esame:
a) la “clausola sociale” deve necessariamente conformarsi ai principi nazionali e comunitari di libera iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, altrimenti scoraggiando la partecipazione alle pubbliche gare e limitando illegittimamente la platea dei partecipanti;
b) di conseguenza l'assunzione dei lavoratori dell'appaltatore uscente può essere richiesta in una normativa di gara ma deve obbligatoriamente venire armonizzata e resa compatibile con l'organizzazione del vincitore, non potendo diversamente disporre di alcun obbligo generalizzato d’assunzione.
Declinando quindi correttamente queste previsioni il TAR toscano (N. 00231/2017 REG.PROV.COLL. N. 01598/2016 REG.RIC.)
giunge a stabilire che la stazione appaltante ben può prevedere una “priorità” d’assunzione del personale uscente, ma senza imporre l’applicazione di una clausola sociale “di tenore forte”, in quanto lo stesso art. 50 del D.Lgs.n. 50/2016 mira a “promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato” e non certo ad imporla.
In conclusione, quindi, la “stabilità occupazionale deve essere promossa e non rigidamente imposta [.] così da escludere un rigido obbligo” d’assunzione in capo al nuovo aggiudicatario.
Nel merito della presente gara d'appalto, il micronido che verrà concesso in gestione è dimensionato per n.20 posti minori massimo.Si espongono dunque le seguenti doglianze rispetto alle quali si resta in attesa di chiarimenti; Le nuove stringenti interpretazioni dell'art. 46 prevede che le educatrici siano ritenute tali solo in presenza di determinati titoli,tutti universitari o in presenza di diploma con esperienza triennale documentata ANTE 2007, da quello che si evince dal prospetto del personale allegato, nessun dipendente è inquadrato come educatore se non la coordinatrice e questo appare in violazione dell'art.53 dunque si chiede di chiarire i titoli di studio del personale in servizio e soprattutto le qualifiche.
Inoltre lo stesso art. 53 prevede che il rapporto educatore/minore sia:
1 educatore ogni 5 lattanti;
1 educatore ogni 8 semidivezzi;
1 educatore ogni 10 divezzi.
Prendendo visione della lista dei minori ammessi per l'anno educativo 2017/2018 sul sito del comune di San pancrazio salentino gli ammessi sono 6 divezzi e 14 semidivezzi, dunque sarebbero necessari 3 educatori di cui uno potrebbe svolgere anche la funzione di coordinatrice se dotata di titolo universitario idoneo.In caso di esubero e in caso di mancanza dei titoli idoneo quale sarebbe l'applicazione più idonea della clausola sociale dal "tenore forte" di cui si è ampliamento parlato?
in attesa di vostro riscontro si porgono cordiali saluti.
30/08/2017 13:29
Risposta
COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
- Provincia di Brindisi -
Prot. 9152
In merito alla richiesta di chiarimenti sul quesito inviato, lo scrivente risponde:
Punto 1) I contratti applicati dall'attuale gestore sono quelli relativi al CCNL delle Cooperative Sociali;
Punto 2) l'assunzione del personale attualmente in servizio, sarà armonizzata e resa compatibile con l'organizzazione della ditta appaltatrice. Per tali motivi, quindi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione Comunale, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e anche per assicurare una continuità educativa, ha stabilito in carico all'operatore economico aggiudicatario, l'obbligo di assumere il personale attualmente in servizio.
Per quanto attiene il possesso dei titoli di studio del personale dell’Asilo Nido,lLa dotazione organica è la presente con i relativi titoli di studio:
n.1 Coordinatrice con Laurea
n.2 Educatori con Laurea
n. 1 Educatori con diploma ed esperienza documentata
n.1 Educatore con diploma ed esperienza documentata e conseguimento di laurea in corso.
San Pancrazio Salentino, 30 agosto 2017
Il Dirigente del Settore Socio Educativo
Cosimo Puricella
13/08/2017 23:39
Quesito #6
In merito alla richiesta di chiarimenti inoltrata si fa presente per completezza che l'art.46 e 53 a cui si fa riferimento sono riferiti al regolamento teregionale 4/2007 della Regione Puglia.
Cordialità
Cordialità
30/08/2017 13:29
Risposta
COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
- Provincia di Brindisi -
Prot. 9152
In merito alla richiesta di chiarimenti sul quesito inviato, lo scrivente risponde:
Punto 1) I contratti applicati dall'attuale gestore sono quelli relativi al CCNL delle Cooperative Sociali;
Punto 2) l'assunzione del personale attualmente in servizio, sarà armonizzata e resa compatibile con l'organizzazione della ditta appaltatrice. Per tali motivi, quindi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione Comunale, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e anche per assicurare una continuità educativa, ha stabilito in carico all'operatore economico aggiudicatario, l'obbligo di assumere il personale attualmente in servizio.
Per quanto attiene il possesso dei titoli di studio del personale dell’Asilo Nido,lLa dotazione organica è la presente con i relativi titoli di studio:
n.1 Coordinatrice con Laurea
n.2 Educatori con Laurea
n. 1 Educatori con diploma ed esperienza documentata
n.1 Educatore con diploma ed esperienza documentata e conseguimento di laurea in corso.
San Pancrazio Salentino, 30 agosto 2017
Il Dirigente del Settore Socio Educativo
Cosimo Puricella